Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiLe spese per il servizio di segreteria a scavalco (o reggenza) sono da computare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali ex D.M. 17 marzo 2020, oppure sono escluse fino al 2026 ai sensi del D.L. 44/2023?
L’art. 3, c. 6, D.L. n. 44/2023 dispone:
“6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.”
La norma permette agli enti di non considerare la spesa per il segretario comunale ai fini del rispetto:
- del limite complessivo di cui all’art. 1, cc. 557-quater e 562, L. n. 296/2006;
- del limite del salario accessorio di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017.
Nessun riferimento è fatto invece alle capacità assunzionali ex D.L. n. 34/2019.
Ne segue che a quest’ultimo fine le spese sostenute per l’indennità a scavalco o di reggenza dovranno essere regolarmente conteggiate tra quelle imputate al codice di bilancio U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente.
30 aprile 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: spese, segretario, scavalco, calcolo, capacità assunzionali
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Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
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