Requisiti di validità del nullaosta al matrimonio di cittadini stranieri

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
05 Maggio 2025

Un cittadino ucraino che vorrebbe sposarsi, dice che il suo consolato non gli rilascia il nullaosta a causa della guerra. Chiede se sia possibile portare un'attestazione del Tribunale Ucraino che dica che sia libero di stato. Pensiamo si debba opporre il rifiuto e gli interessati debbano rivolgersi al tribunale per proseguire l'iter. Esistono circolari, vista la guerra in Ucraina, che vengano incontro a queste esigenze? È possibile accettare il documento che lo stesso propone?

Risposta

Il nulla osta per lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia (art.116 C.C.) deve contenere:

  • le generalità del nubendo (non è necessaria, invece, l'indicazione delle generalità dell'altro nubendo, in quanto non richiesta esplicitamente dalla norma);
  • la dichiarazione da cui risulti che "giusta le leggi cui lo straniero è soggetto, nulla osta al matrimonio".

Il Massimario dell’Ufficiale dello stato civile specifica che può supplire al nulla osta una certificazione rilasciata dall'autorità straniera competente, attestante che l'interessato non è coniugato, ma deve essere integrata dal riferimento all'INESISTENZA DI ALTRI IMPEDIMENTI alla celebrazione del matrimonio civile ai sensi delle leggi vigenti nel Paese di appartenenza. Recepisce così quanto specificato nella circolare n.24 del 04.12.2013, che, a sua volta, si riferisce ad un parere espresso dal Consiglio di Stato (n.4377 del 24.10.2013), chiesto dallo stesso Ministero dell’Interno.

Dunque, una semplice attestazione del Tribunale ucraino che dichiari che il loro concittadino si trova in condizione di libertà di stato è palesemente insufficiente a soddisfare i requisiti previsti dall’art.116 C.C., né ci sono appigli normativi per i Paesi in guerra e, tanto meno, circolari ministeriali che possano derogare alle disposizioni del Codice Civile.

Di conseguenza si dovrà opporre rifiuto (art. 7 DPR 396/2000) alla richiesta di celebrazione di matrimonio per le motivazioni testé richiamate. In sede di ricorso (art.95 DPR 396/2000) presso il Tribunale territorialmente competente, il Giudice potrà valutare la situazione del richiedente ed accogliere il ricorso emettendo un decreto che autorizzi l’Ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio.

30 Aprile 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: nullaosta, matrimonio, stranieri

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3765, sintomo n. QD3802

 

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