Procedimento per le elezioni comunali per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 9 aprile 2018, n. 2159

Servizi Comunali Elettorale
di Redazione: Galli Gianluca
13 Aprile 2018

MASSIMA

Secondo l’ultimo comma dell’art. 33, d.P.R. n. 570, “La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale”. Ha chiarito Cons. St., sez. V, 18 maggio 2015, n. 2524, che l’art. 30, pur non menzionando in via esplicita la facoltà ammessa dal successivo art. 33, non detta un divieto di integrazione documentale e va, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all’integrazione di lacune meramente formali. Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 30 cit., deve pertanto estendersi anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la facoltà, esplicitamente prevista dall’ultimo comma del successivo art. 33 del Testo Unico per i Comuni con popolazione superiore, di produrre “nuovi documenti”.

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