Sì, di fatto l’operazione è equiparabile a un mutuo; anche se formalmente non si chiama "mutuo bancario", si
configura una forma di indebitamento pluriennale soggetta:
• alle regole sulla contrazione dei mutui,
• ai limiti di indebitamento (art. 204 del TUEL - D.Lgs. 267/2000).
Le operazioni dovrebbero essere contabilizzate come segue.
Fase 1: “Giroconto” dei 200.000 €
• Accertamento dell’entrata (contributo regionale) → Titolo IV (E) Tipologia 200 "Trasferimenti correnti
da Regioni e Province autonome".
• Impegno e pagamento del contributo alla partecipata →Titolo II (S) Macroaggregato 204 “Altri
trasferimenti in conto capitale”.
Fase 2: Rilevazione dell’impegno di spesa per il finanziamento residuo (300.000 €)
• Impegno al Titolo II (S) (investimenti per realizzazione impianti).
• Accensione del debito → rilevare il debito in bilancio:
o Titolo VI (E) "Accensione di prestiti",
o Tipologia 100 "Accensione di prestiti a medio-lungo termine", con la natura di "debito verso
società partecipata per finanziamento opere pubbliche".
Fase 3: Investimento e patrimonializzazione
• Iscrizione dell'immobilizzazione nel patrimonio (impianti FTV).
Fase 4: Rimborsi annuali
• Per ogni rata:
o quota capitale: riduzione del debito.
o quota interessi: spesa corrente per interessi passivi su prestiti.
29 aprile 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Parole chiave: anticipazione, costi, società partecipata, restituzione, assunzione, mutuo
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5519, sintomo n. QR5556