Preavviso dimissioni funzionario di Agenzia Regionale e ferie maturate

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
05 Maggio 2025

Una Agenzia Regionale ha un funzionario in aspettativa attualmente dirigente a tempo determinato presso il nostro stesso ente, tale funzionario ha intenzione di dare le dimissioni tra qualche mese, si chiede se il rispetto del preavviso è comunque a discrezione dell'amministrazione e se può dimettersi senza prima rientrare dall'aspettativa (quindi dimettersi mentre è ancora dirigente), e come procedere con le ferie maturate.

Risposta

Si risponde in ordine a quanto richiesto.

1. Rispetto del preavviso in caso di dimissioni:

Nel pubblico impiego, la disciplina del preavviso in caso di dimissioni è generalmente regolata dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il comparto di appartenenza del dipendente. In questo caso si tratta di un'agenzia regionale e si presume applicabile il CCNL Funzioni Locali.

Di norma, il rispetto del preavviso è un obbligo contrattuale e il dipendente che intende dimettersi è tenuto a dare un preavviso scritto all'amministrazione, rispettando i termini stabiliti dal CCNL in relazione all'inquadramento e all'anzianità di servizio.

Ai sensi dell’art. 12 CCNL 9.5.2006, in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, in caso di dimissioni del dipendente, i relativi termini sono fissati come segue:

a) un mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) 45 giorni per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicati è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

È facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.

Pertanto, posto quanto sopra sul rispetto del preavviso:

  • l'amministrazione ha la facoltà di dispensare il dipendente dall'obbligo di preavviso, accogliendo immediatamente le dimissioni. Questa decisione rientra nella discrezionalità dell'ente e può dipendere da diverse valutazioni, come le esigenze organizzative, la possibilità di sostituire rapidamente il dipendente, o altre specifiche circostanze.
  • Qualora il dipendente non rispetti i termini di preavviso e l'amministrazione non lo dispensi, quest'ultima può trattenere dalla liquidazione finale un importo equivalente alla retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Allo stesso modo, se l'amministrazione chiede al dipendente di rimanere in servizio oltre il termine di preavviso comunicato, il dipendente ha diritto a un'indennità sostitutiva per il periodo eccedente.

2. Possibilità di dimettersi durante l'aspettativa (mentre il dipendente è dirigente a tempo determinato):

La risposta a questa domanda è affermativa. Un dipendente in aspettativa può presentare le proprie dimissioni senza dover necessariamente rientrare in servizio.

L'aspettativa, infatti, è una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, durante la quale il rapporto di lavoro rimane giuridicamente in essere ma il dipendente non presta servizio e non percepisce la retribuzione.

Il fatto che il funzionario stia attualmente ricoprendo un incarico dirigenziale a tempo determinato presso lo stesso ente durante l'aspettativa non preclude la possibilità di presentare le dimissioni dal suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. D’altronde, il diritto di presentare le dimissioni è un diritto potestativo del lavoratore, che può essere esercitato in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sua attuale posizione lavorativa (in servizio attivo, in malattia, in aspettativa, ecc.).

Le dimissioni riguarderanno il rapporto di lavoro principale che è attualmente sospeso per aspettativa. La cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale a tempo determinato potrebbe avere implicazioni diverse, regolate specificamente dal contratto o dall'atto di conferimento dell'incarico stesso.

3. Gestione delle ferie non godute in caso di dimissioni

Nel pubblico impiego, come nel settore privato, le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, sancito dall'articolo 36 della Costituzione e dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell’art. 19, CCNL funzioni locali 2019-2021, comma 11,le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.”

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. (Comma 13 del medesimo art. 19).

Come regola generale, quindi, vige il divieto di monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto di lavoro. Tuttavia, la monetizzazione delle ferie non godute è ammessa esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, pensionamento, decesso), nel qual caso il dipendente (o i suoi eredi) ha diritto a ricevere un'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non fruiti.

L’art. 19, comma 15, del CCNL funzioni locali 2019-2021, dispone sul periodo di fruizione delle ferie, ovvero che “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.”

In definitiva, l'amministrazione ha l'obbligo di assicurare che il dipendente fruisca effettivamente delle ferie, invitandolo, se necessario anche formalmente, a programmarle e goderne. Nonostante i termini previsti per la fruizione (comma 15, art. 19), il diritto alle ferie maturate e non godute non si perde automaticamente. L'amministrazione non può procedere all'azzeramento automatico delle ferie arretrate.

Al momento delle dimissioni (e quindi della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), il dipendente avrà diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite fino a quel momento.

 

29 aprile 2025

Dott.ssa Ylenia Daniele

 

Parole chiave: funzionario, dimissioni, preavviso, ferie

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8457, sintomo n. QP8544

 

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