L'assegno ad personam riconosciuto in caso di mobilità obbligatoria ha lo scopo di garantire che il dipendente non subisca una riduzione del trattamento economico complessivo che percepiva presso l'ente di provenienza. Questo principio è sancito dall'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ribadito dalla giurisprudenza, inclusa la sentenza della Cassazione n. 15371 del 6 giugno 2019.
Nello specifico, con tale sentenza, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato che in caso di passaggio di personale da un’Amministrazione all’altra “il mantenimento del trattamento economico del dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento”, ed ha chiarito, inoltre, che non solo l’assorbimento del migliore trattamento opera anche con riferimento all’assegno ad personam corrisposto ma la regola della non riassorbibilità si applica esclusivamente ai passaggi di carriera e non anche al trasferimento da un’Amministrazione all’altra, poiché i primi presuppongono un provvedimento di trasferimento, mentre il secondo è riconducibile all’istituto della cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.).
Il passaggio di personale tra amministrazioni pubbliche non deve comportare un peggioramento economico per il lavoratore e la comparazione deve essere fatta considerando il trattamento retributivo complessivo, inclusi assegni, indennità e altri emolumenti fissi e continuativi.
Per determinare l'ammontare dell'assegno ad personam, quindi, si confronta il trattamento economico fondamentale e accessorio percepito dal dipendente nell'ente di provenienza con quello previsto per la stessa qualifica e posizione economica nell'ente di destinazione e l'eventuale differenza in negativo è coperta, appunto, dall'assegno ad personam.
La quattordicesima mensilità, essendo parte integrante del trattamento economico del comparto Federambiente, rientrava a pieno titolo nel complesso degli emolumenti percepiti dal dipendente.
In via generale, se il CCNL dell’ente di destinazione prevede una quattordicesima mensilità di importo inferiore o non la prevede affatto, la differenza economica derivante dalla mancata o ridotta erogazione della quattordicesima mensilità percepita in precedenza dovrebbe essere compensata dall'assegno ad personam.
Come detto, l'assegno mira a garantire la conservazione del trattamento economico complessivo; pertanto, escludere una voce retributiva fissa e continuativa come la quattordicesima mensilità dal computo dell'assegno potrebbe ledere questo principio.
29 aprile 2025
Dott.ssa Ylenia Daniele
Parole chiave: mobilità obbligatoria, assegno ad personam, Consorzio, quattordicesima
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