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Risposta del Dott. Luigi Oliveri
La novità riguarda il calcolo della pensione con il sistema contributivo
Servizi Comunali Trattamento economico Trattamento pensionistico
Con messaggio n. 914/2025 l’INPS informa che per 2025 il montante contributivo sarà rivalutato del 3,66%. Questa novità riguarda il calcolo della pensione con il sistema contributivo, in base al quale il suo importo è pari a una percentuale della somma di tutti i contributi versati durante l’intera vita lavorativa (generalmente pari al 33% del proprio reddito, stipendio o retribuzione). La somma dei contributi costituisce il montante contributivo; la percentuale che, applicata al montante, determina l’importo annuo di pensione, è fissata dalla legge in corrispondenza a ciascuna possibile età di pensionamento, da 57 a 71 anni.
Il montante contributivo, ogni anno, è soggetto a rivalutazione al fine di conservare almeno in parte il potere di acquisto. Il tasso per la rivalutazione è fissato ogni anno dall’Istat, in misura pari alla variazione del Pil dei cinque anni precedenti. Poiché agganciato al Pil (e non all’inflazione) il tasso di rivalutazione del montante sale oppure scende in misura proporzionale all’eventuale crescita o decrescita dall’economia; ciò determina che non sempre riesce a garantire il recupero completo del potere di acquisto.
Il tasso comunicato dall’Inps è relativo all’anno 2024 che si applica al montante accumulato al 31 dicembre 2023 a favore di chi va in pensione quest’anno: 1,036622, che significa una rivalutazione del 3,6622% (a titolo di curiosità lo scorso anno è stato pari a 1,023082, cioè al 2,3082%).
In un recente passato solo in due occasioni il tasso è risultato negativo: nel 2014 e nel 2021. Nel 2014 ( - 0,001927%, quindi, ad esempio 100.000€ di contributi sarebbero diventati 99.806,30€); in queste due occasioni l’INPS scongiurò la «svalutazione» sostenendo che la legge 335/1995, nota come la riforma Dini delle pensioni, non prevedeva l’applicazione del tasso di segno negativo. La tesi dell’INPS è divenuta norma con il D. L. n. 65/2015, che ha modificato la legge 335/1995 con la seguente precisazione: «in ogni caso il coefficiente di rivalutazione (…) non può essere inferiore a 1, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive». Nel 2021 la condizione di tasso di rivalutazione negativa si è ripetuta: - 0,000215% che, per effetto della norma del D.L. n. 65/2015, non è stato applicato.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Circolare 28 febbraio 2025, Prot n. 3026
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