Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiMinore nato all’estero da cittadini rifugiati.
Ad oggi il padre ha acquistato la cittadinanza e dunque anche il figlio minore convivente, ma il bambino era nato all'estero e al momento della nascita, il padre non aveva ancora acquistato la cittadinanza italiana.
Ovviamente all'estero, data la situazione, non è stato formato alcun atto di nascita.
Come formare l'atto di nascita? In quale parte e serie?
Alla luce di tutte le informazioni pervenute poiché i genitori hanno attivato la procedura di formazione dell’atto di nascita del figlio ai sensi dell’art. 95 del Dpr. 396/2000 e il Tribunale si è espresso a riguardo, si dovrà ora procedere alla trascrizione del decreto del tribunale in un atto di nascita parte II serie B inserendo come cappello l’indicazione di aver ricevuto dal Tribunale di Arezzo decreto n….in data… con il quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di ……. di procedere alla formazione dell’atto di nascita relativo a ……., .si procede come segue:
…………..è nato a ….il…….figlio di ….e di…….. Si annoterà poi l’acquisto della cittadinanza.
Questo sarà il futuro atto di nascita del neo cittadino italiano.
28 aprile 2025
Dr.ssa Grazia Benini
Parole chiave: rifugiati, nascita, procedura, formazione, atto di nascita, art. 95 del Dpr. 396/2000, Tribunale, decreto
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3760, sintomo n. QD3797
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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