Configurazione della reiterazione della commessa illecita in caso di rateizzazione del pagamento della sanzione

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
29 Aprile 2025

La reiterazione dell'art. 116 CDS, avviene quando il PMR non è avvenuto e trascorsi i possibili rimedi amministrativi e giurisdizionali.

In caso di ottenimento della rateizzazione della prima violazione del 116, la rateizzazione va considerato PMR oppure no?

In pratica, in caso di una seconda violazione del 116 la cui prima violazione è stata rateizzata, si procede per reiterazione, oppure ripetizione dell'illecito oppure nessuna delle due e quindi nuovamente come la prima violazione?

Quando si intende eseguito il pagamento in caso di rateizzazione, in quanto ciò ha conseguenze in merito alla configurazione della reiterazione?

Risposta

L’art. 116 codice della strada punisce la guida senza patente (o con patente revocata, mai conseguita o non convertita). In caso di reiterazione, ovvero la commessa di un nuovo illecito dello stesso tipo nel biennio, le sanzioni sono più gravi.

Ma quando si considera "reiterato" il comportamento illecito?

Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/7053/17/127/9 del 2 ottobre 2017, la reiterazione non si configura se:

  • L’interessato ha pagato regolarmente la sanzione (anche in forma rateale, purché il pagamento sia completato).
  • L’interessato ha presentato ricorso amministrativo o giurisdizionale e non si è ancora concluso.
  • La sanzione è estinta per adempimento o decadenza.

La rateizzazione NON è di per sé il pagamento ma è un accordo per estinguere gradualmente il debito. Il pagamento si considera effettivamente eseguito solo al termine dell’intero piano di rateizzazione, ossia quando tutte le rate sono saldate.

Quindi:

  • Durante la rateizzazione, il pagamento non è ancora considerato avvenuto ai fini della reiterazione.
  • Solo a rateizzazione completata, la violazione è estinta e quindi non rileva ai fini della reiterazione.

Se si commette una seconda violazione dell’art. 116 mentre si è ancora nel piano di rateizzazione della prima, la reiterazione sussiste, perché il pagamento non è stato completato e quindi la prima violazione non è ancora estinta.

Quindi:

  • La rateizzazione NON equivale a pagamento (PMR) finché non è completata.
  • Se la seconda violazione avviene durante la rateizzazione della prima, si configura reiterazione.
  • Il pagamento si considera eseguito solo al completamento della rateizzazione, e solo da quel momento la prima violazione si considera estinta e non più rilevante per la reiterazione.

28 aprile 2025

Dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: reiterazione, rateizzazione, pagamento, sanzione

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