Correzione del cognome indicato nell'atto di nascita come unico con due cognomi, ai sensi dell'art. 98 del dPR 3 novembre 2000, n. 396

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
23 Aprile 2025

Si chiede se si possa procedere a correzione, ai sensi dell'articolo 98 del dPR  3 novembre 2000, n. 396, separando il cognome indicato nell’atto di nascita come unico con due cognomi. Esempio Santamaria che diventa Santa Maria.

Si rappresenta che la dichiarazione di nascita fu fatta dall'ostetrica nel 1939 e anche il padre fu identificato nell'atto di nascita con il cognome attaccato. Le sorelle dell'interessata sono state, invece, registrate in un altro comune con il cognome staccato.

Risposta

Premessa importante: occorre tener presente che i dati risultanti dall'atto di nascita sono dotati di forza superiore rispetto alle varie altre risultanze, fra cui quelle anagrafiche. In pratica, nel conflitto tra le generalità riportate nell'atto di nascita e quelle anagrafiche, prevalgono le prime.

L’articolo 98 comma 1 del dPR  3 novembre 2000, n. 396, dispone che «l’ufficiale di stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione».

Il Ministero dell’Interno, nella circolare del 4 giugno 2008 «Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 c. 1 D.P.R. 396/2000. Interpretazione estensiva», chiarisce molto bene che cosa deve intendersi per «errore materiale di scrittura».

 Afferma, infatti, che «sussiste errore materiale in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l’atto registrato dall’ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile ictu oculi e che sia correggibile da parte dell’ufficiale di stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell’atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall’atto o da esso evidenziati».

La norma ci dice anche un’altra cosa e cioè che l’ufficiale di stato civile può, in qualunque momento, correggere, anche di sua iniziativa (o su richiesta degli interessati), un errore materiale fatto da altro ufficiale di stato civile dello stesso Comune.

Anche il Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile, ed. 2014, al paragrafo 15.2. «Correzione (art. 98, comma 1, del D.P.R. 396/2000)» prevede tale procedura, qualora ne ricorressero i presupposti.

«La procedura di correzione si applica anche agli atti formati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000 e non è limitata ai soli casi in cui l'errore sia stato causato da una svista dell'ufficiale dello stato civile, ma comprende anche le ipotesi in cui l'errore sia stato indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l'atto è stato formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell’atto e purché la correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall’atto (seppur errato).»

L’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la documentazione d’appoggio idonea per la correzione dell’errore rilevato (ad esempio copia integrale dell’atto di nascita dell’interessato nonché quello del padre che gli avrebbe trasmesso il cognome).

Nella situazione descritta nel quesito, nulla vieta, dato appunto il campo di applicazione dell’articolo 98 comma 1, che l’ufficiale di stato civile corregga questo errore materiale con una annotazione dandone comunicazione all’interessato e alla Procura della Repubblica ed agli altri uffici interessati, come prevede la norma.

Piccola avvertenza: nei casi come in quello del quesito occorre tenere presente che la persona a cui dovremmo correggere il cognome potrebbe veder violato un suo diritto qualora questo cognome (errato) fosse diventato segno distintivo della sua personalità e dunque ne potrebbe subire un danno. Inoltre, la persona nata nel 1939 potrebbe essere sposata ed avere figli con lo stesso cognome ed è chiaro, perché così prevede la nostra legislazione, che il cambiamento del cognome del genitore dal quale i figli hanno derivato il cognome comporta anche il cambiamento del cognome di questi. E gli stessi, oltre a subire la violazione di un diritto (al nome), si troverebbero anche nella condizione di dover rendere una dichiarazione all’ufficiale di stato civile per veder ripristinata la situazione esistente. In sostanza, quello che rende problematica la correzione ex articolo 98 comma 1 del cognome, nel caso oggetto del quesito, è proprio il particolare «oggetto» a cui la correzione si applica. Il cognome, infatti, è un particolare segno che, con il tempo e con l’uso identifica la persona nella sua vita di relazione all’interno di un contesto sociale. Dunque, rappresenta un elemento fondamentale della personalità di un individuo che, con il tempo, si solidifica per cui qualunque modificazione d’ufficio comporta il rischio di violare un diritto.

Detto questo, non è da escludersi la possibilità di procedere ad una correzione ex art. 98 del cognome, piuttosto, a mio parere, è necessario, proprio per gli interessi coinvolti, procedere con cautela interpellando l’interessato prima di procedere alla variazione anziché dopo, esponendo correttamente la procedura che l’ufficiale di stato civile è tenuto a mettere in atto. L’interessato potrebbe accogliere tale modifica con favore, oppure potrebbe obiettare che il cognome che lo individua è quello «formalmente» errato per cui è sua precisa volontà mantenerlo.

22 Aprile 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: correzione, cognome, art 98

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