Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiOggetto: Parere della Commissione di Vigilanza Comunale su Pubblico Spettacolo Temporaneo.
Un parere rilasciato in data 31.07.2023, ripresentato può essere utilizzato in una manifestazione il 5 agosto 2025? La normativa vigente parla di parere rilasciato non anteriore a 2 anni. Alcuni autorevoli professionisti del settore parlano di anno solare, quindi potrebbe essere utilizzato? Chiaramente parliamo di una manifestazione che non prefigura nessun cambiamento di strutture etc.
L’Articolo 141, comma 3 del REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza ” Dispone che “Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.”.
La disposizione del Regolamento sopra riportata dispone che non occorre una nuova verifica se la C.C.V.L.P.S. ha già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni decorrenti, come chiaramente si evince dal tenore letterale della norma citata, dalla data della concessione dell’agibilità, cioè dalla data dell’espressione di parere favorevole riportato in apposito verbale.
22 aprile 2025
Dott. Ambrogio Fichera
Parole chiave: commissione vigilanza, parere, manifestazione
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