Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se un dipendente licenziato, poi reintegrato sul luogo di lavoro, ha maturato ferie durante il periodo in cui è stato licenziato, atteso che le ferie residue, maturate fino al giorno del licenziamento, sono state liquidate.
La Giurisprudenza e gli orientamenti applicativi ARAN in passato erano orientati nel senso che nel periodo indicato nel quesito, mancando il presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa, il dipendente non maturerebbe le ferie (orientamento applicativo ARAN RAL_1431, Cassazione 24270/2016).
Successivamente è intervenuta la Corte di Giustizia europea (25.6.2020, cause C-762/18 e C-37/19) che ha espresso un principio diametralmente opposto. In particolare, la Corte ha sostenuto il seguente principio: “Nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione sul posto di lavoro decisa da un tribunale, il dipendente matura il diritto alle ferie o al pagamento della relativa indennità sostituiva, se non è possibile farle fruire”. Un’interpretazione difforme, secondo la Corte, sarebbe contraria al diritto comunitario, in quanto il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo; pertanto, nelle situazioni in cui il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere lavorato.
Sulla base di tale principio gli Stati membri non possono precludere la nascita del diritto alle ferie annuali retribuite nei casi in cui il mancato svolgimento della prestazione lavorativa non sia dipeso da responsabilità del lavoratore.
La Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n. 6319 dell’8 marzo 2021 si è uniformata a tale orientamento per cui “nell’intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, atteso che il diritto alle ferie, previsto dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non può essere subordinato all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l’iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima”.
22 aprile 2025
Dott. Angelo Maria Savazzi
Parole chiave: licenziamento, reintegro, ferie maturate
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8438, sintomo n. QP8525
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
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