Validità di una dichiarazione con foto quale come documento di riconoscimento

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
23 Aprile 2025

Si chiede se una dichiarazione con foto, rilasciata da una Questura italiana, con la quale si attesta che un cittadino tunisino ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale, possa essere ritenuta valida come documento di riconoscimento per il cittadino che vuole contrarre matrimonio in Italia.

Il cittadino ha ottenuto regolare nulla osta per contrarre matrimonio dal proprio Consolato ma non possiede il passaporto né altri documenti.

Risposta

L’identificazione è certamente l’operazione più importante e delicata che gli operatori dei servizi demografici sono chiamati a compiere. Troppo spesso viene sottovalutata ed eseguita con eccessiva approssimazione e superficialità.

Si indicano, di seguito, le modalità standard utilizzabili per l’identificazione:

- carta di identità (anche deteriorata o scaduta purché consenta l’identificazione della persona);

- cartellino della carta di identità valida, o anche scaduta, non più in possesso del suo titolare (per smarrimento, deterioramento, furto);

- passaporto o documento equipollente (anche scaduto);

- qualsiasi documento di riconoscimento (anche scaduto);

- conoscenza diretta da parte del funzionario comunale.

I documenti scaduti o deteriorati dovranno consentire l’identificazione, con ragionevole certezza, dell’interessato.

L’identificazione a mezzo di testimoni fidefacienti è una modalità che risulta particolarmente rischiosa e, pertanto, la poniamo all’ultimo posto come extrema ratio. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sul notariato (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), che all’articolo 49 prevede che il notaio, in caso di mancanza di documenti “può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”.

È quindi indispensabile che i due testimoni siano conosciuti dal pubblico funzionario incaricato del rilascio della carta.

In aggiunta, come riferiva una nota della Prefettura di Siena (prot. 6149/2011), “la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali “falsi” testimoni, anche al funzionario comunale”.

I cittadini stranieri rifugiati politici, richiedenti asilo e simili di norma sono sprovvisti del passaporto.

Tuttavia, non può pregiudicare il diritto a contrarre matrimonio in Italia dinnanzi all’ufficiale dello stato civile a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati.

A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene si possa procedere alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno che, a mente dell'articolo 1 lettera c) del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare".

Il titolo di soggiorno può essere anche la ricevuta rilasciata dalla Questura, munita di foto dell’interessato, prevista dall’articolo 4 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che si ritiene sia sufficiente per procedere all’identificazione dello sposo.

18 Aprile 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: riconoscimento, identificazione, documento

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3749, sintomo n. QD3785

 

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