Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci
QuesitiIn data 23.03.2018 una cittadina marocchina con provenienza dal Marocco e titolare di permesso di soggiorno mi chiede la residenza presso l’abitazione di un suo amico, titolare del contratto di affitto, ed entrambi dichiarano che tra di loro sussiste vincolo di amicizia. L’accertamento anagrafico è risultato positivo (tra l’altro sappiamo che la cittadina marocchina viveva li già da qualche tempo). L’iscrizione preliminare è stata effettuata nei due giorni ed è già stata rilasciata la carta d’identità. Ho inviato la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario. Oggi 3.04.2018 mi scrive l’avvocato del proprietario che mi comunica che in data 01/02/2018 veniva convalidato lo sfratto con termine per il rilascio il 05/03/2018 e ad oggi è in corso la procedura per esecuzione dello sfratto. La proprietaria si oppone all’accoglimento della richiesta di residenza non autorizzando la richiedente ad abitare nell’immobile. Cosa posso fare io come ufficiale d’anagrafe? Sospendere la pratica? Annullarla? Ricordo che ad un corso era stato detto che il titolare di un contratto di affitto può ospitare presso la sua abitazione una persona con cui ha vincoli familiari o di amicizia e che questi diritti vengono tutelati. Devo concedere la residenza e poi eventualmente la proprietaria procederà nei confronti di questa persona? Oppure dovrei annullare la pratica in quanto esiste una procedura di sfratto?
Al riguardo, si ritiene dover far presente quanto segue:
"In caso di richiesta di iscrizione anagrafica di un parente o di un ospite del soggetto titolare del diritto di occupazione dell’immobile costituito da un contratto di locazione non scaduto, è sufficiente la dichiarazione del locatario in merito alla sussistenza di tale legame, indipendentemente dalle clausole contrattuali che in certi casi potrebbero addirittura imporre il divieto di ospitalità o dalla contrarietà espressa dal proprietario.
In tali casi trova infatti applicazione la legge 23-5-1950 n. 253 la quale all’articolo 21 stabilisce che “Si presume l'esistenza della sublocazione , quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti con carattere transitorio.
La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore.”
La Corte di Cassazione Sez. III, con la sent. n. 477 del 22-01-1988 ha affermato che “Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 253 del 1950, la presunzione di sublocazione (al fine della risoluzione del contratto di locazione) nell'ipotesi in cui l'immobile locato risulti occupato da persona che non sia al servizio del conduttore o non sia parente od affine di quest'ultimo entro il quarto grado, ha natura relativa "iuris tantum" e può quindi essere superata dalla prova contraria, a carico del conduttore stesso, idonea a dimostrare che l'occupazione dell'appartamento da parte di estranei è avvenuta non a titolo di sublocazione, bensì a titolo di comodato o di mera ospitalità.”
La stessa Corte di Cassazione Sez. III, con la successiva sentenza n. 14343 del 19-06-2009 ha poi ribadito che “… i divieti di ospitalità (non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico) del contratto di locazione confliggono proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà (art. 2 Costituzione) che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì confliggere con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti amicizia”.
In pratica in caso di richiesta di iscrizione anagrafica di un parente o di un ospite del soggetto titolare del diritto di occupazione dell’immobile, è sufficiente la dichiarazione di quest’ultimo in merito alla sussistenza di tale legame e la dichiarazione con la quale dichiara di ospitarlo, indipendentemente dai divieti posti dalle clausole contrattuali che valgono solo a regolare i rapporti tra le parti.
In tali casi quindi il titolo di legittima occupazione dell’alloggio da parte del parente o anche solo dell’ospite del titolare del contratto di locazione è costituito dalla dichiarazione di ospitalità del locatario stesso. Ne consegue che la persona ospitata dovrà essere iscritta nello stesso stato di famiglia del locatario poiché diversamente si configurerebbe una contraddizione di condizioni nell’ambito del medesimo procedimento (in pratica una dichiarazione di ospitalità configgente con una dichiarazione di assenza di vincoli anche solo di amicizia tra i componenti della famiglia)
Qualora l’interessato propenda invece per la dichiarazione volta alla costituzione di stati di famiglia separati il titolo di occupazione legittima dell’alloggio dovrà essere prodotto autonomamente e potrebbe consistere nell’assenso all’occupazione reso dal proprietario dell’immobile."
Con riferimento alla procedura di sfratto, si ritiene non possa essere di impedimento all’iscrizione anagrafica
Dott. Alessandro Corucci 10/04/2018
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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