Stabilizzazione di personale art. 50 comma 17-bis DL 13/2023 con riduzione di orario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
16 Aprile 2025

Il Comune è stato assegnatario di una risorsa vincitore del concorso Coesione 2022 (GU n.82 del 15-10-2021) nella qualifica FG/COE a tempo determinato di 36 mesi e per ore 36 settimanali. Si chiede, visto l'Art. 50, comma 17-bis del DL 24 febbraio 2023, n. 13 se è possibile procedere alla stabilizzazione, ovviamente mediante pubblicazione del bando etc, della medesima unità ma per un numero di ore inferiori rispetto all'attuale contratto. Ad esempio per ore 18 settimanali.

Risposta

L’art. 50, c. 17-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 dispone:

17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.”

Fatta salva la verifica di tutte le condizioni per poter stabilizzare il dipendente di cui si tratta, è possibile che la stabilizzazione avvenga stipulando un contratto a tempo parziale anziché a tempo pieno, poiché l’assunzione a tempo indeterminato avviene:

- nei limiti dei posti disponibili;

- utilizzando le facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili.

15 aprile 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: stabilizzazione, tempo determinato, coesione 2022, riduzione, part-time

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8426, sintomo n. QP8513

 

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