Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Comune è stato assegnatario di una risorsa vincitore del concorso Coesione 2022 (GU n.82 del 15-10-2021) nella qualifica FG/COE a tempo determinato di 36 mesi e per ore 36 settimanali. Si chiede, visto l'Art. 50, comma 17-bis del DL 24 febbraio 2023, n. 13 se è possibile procedere alla stabilizzazione, ovviamente mediante pubblicazione del bando etc, della medesima unità ma per un numero di ore inferiori rispetto all'attuale contratto. Ad esempio per ore 18 settimanali.
L’art. 50, c. 17-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 dispone:
“17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.”
Fatta salva la verifica di tutte le condizioni per poter stabilizzare il dipendente di cui si tratta, è possibile che la stabilizzazione avvenga stipulando un contratto a tempo parziale anziché a tempo pieno, poiché l’assunzione a tempo indeterminato avviene:
- nei limiti dei posti disponibili;
- utilizzando le facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili.
15 aprile 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: stabilizzazione, tempo determinato, coesione 2022, riduzione, part-time
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8426, sintomo n. QP8513
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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