Iscrizione temporanea cittadino di altro comune cancellato per emigrazione all'estero

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
15 Aprile 2025

Un cittadino di altro comune cancellato per emigrazione all'estero richiede l'iscrizione temporanea presso l'abitazione del padre, si chiede come procedere in merito all'iscrizione e quali comunicazioni effettuare al comune di residenza.

Risposta

L’articolo 8 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispone che “In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.”

L’articolo 32 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dispone che “Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'articolo 14”.

Dunque, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione temporaneamente presente può essere richiesta (ed ottenuta) da tutti i cittadini italiani, comunitari in possesso dei requisiti di soggiorno ed extracomunitari regolarmente soggiornanti dimoranti da non meno di quattro mesi (ridotti a tre per i cittadini dell’Unione Europea con la Circolare del Ministero dell’Interno 21 luglio 2009, n. 18) che hanno iscrizione anagrafica altrove e che, per qualsiasi motivo, non sono ancora in grado di stabilire la residenza (ovvero, la dimora abituale) nel Comune.

Una volta appurato che il cittadino dichiara di provenire da un Comune diverso (il divieto permane per lo stesso Comune!), egli dovrà, nella medesima istanza dichiarare di essere sul territorio del Comune da non meno di quattro mesi, che la sua permanenza sarà comunque limitata nel tempo nonché il motivo ostacolante l’iscrizione nel registro degli abitualmente dimoranti.

Condizioni sono la dimora nel Comune da non meno di tre/quattro mesi (elemento oggettivo) e l’impossibilità di stabilire la dimora abituale nel Comune per qualsiasi motivo (elemento soggettivo).

La prova della presenza dell’interessato nel Comune da almeno quattro mesi (ridotti a tre per i comunitari) non è superabile con la mera dichiarazione ma dovrà essere supportata da elementi oggettivi; l’ufficiale di anagrafe dovrà, come si comporta con le normali pratica di iscrizione anagrafiche e al fine di scongiurare eventuali abusi, effettuare gli accertamenti di rito a verificare la sussistenza dei requisiti.

All’atto della richiesta, l’ufficiale d’anagrafe dovrà inviare idonea comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

In caso di esito negativo degli accertamenti, l’ufficiale d’anagrafe prima dell’adozione del provvedimento di rigetto dovrà inviare comunicazione di preavviso ex articolo 10 bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

L’iscrizione nello schedario, così come prevede il comma 3, esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche per evitare utilizzazioni improprie di esse; inoltre non comporta l’emissione di alcuna comunicazione verso le altre Pubbliche Amministrazioni, con la sola eccezione di quella verso l’ufficio anagrafe del Comune di provenienza (al quale andrà segnalata anche la successiva cancellazione) che in tal modo è reso edotto della assenza giustificata del suo iscritto.

Nel caso il richiedente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non sia iscritto in ANPR non occorrerà inviare alcuna comunicazione.

Lo schedario, così come stabilito dal comma 4, dovrà essere sottoposto a revisione periodica, e comunque almeno una volta all’anno, da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe per evitare che restino iscritti cittadini dimoranti nel Comune per un lasso di temporale troppo lungo.

Pertanto dovranno essere eliminate le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune perché sono decedute, se ne sono allontanati o vi hanno stabilito la dimora abituale.

14 aprile 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: iscrizione, temporanea, cancellazione, emigrazione all’estero

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