Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se è necessario acquisire parere preventivo dalla Corte dei conti ai sensi del TUSP, nel caso in cui l’Ente intende costituire un consorzio intercomunale per la gestione dei servizi sociali.
In generale, è necessario acquisire pareri e/o assensi preventivi da altri enti?
Nell’ambito delle politiche e dei servizi sociali, con l’approvazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 il tema dell’organizzazione in forma associata del sistema territoriale dei servizi si è affermato con forza. Compete alle Regioni (art. 8, comma 3) l’esercizio della funzione specifica relativa alla determinazione degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti locali, gli stessi comuni hanno la facoltà di scegliere se procedere ad associare alcune funzioni o servizi e lo strumento da utilizzare con gli strumenti degli artt. 30 o 31 T.U.O.EE.LL.
Dopo l’approvazione della legge quadro 328/2000, la diffusione delle forme di gestione associata in materia di servizi sociali in Italia si è affermata in modo eterogeneo, seguendo il processo di regionalizzazione determinato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, approvate con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Al riguardo, lo strumento per la gestione associata più largamente utilizzato sul territorio nazionale è quello della convenzione (art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che consente ai comuni, con ampio margine di flessibilità, di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi. Al tempo stesso, però, è opinione diffusa che la convenzione ex art. 30 T.U.O.EE.LL., per la sua stessa natura di strumento di gestione a tempo determinato, non rappresenti la scelta più adeguata ad assicurare l’esigibilità, la continuità e la qualità dei servizi e delle prestazioni sociali.
L’articolo 31 del T.U.O.EE.LL. prevede che gli enti locali, ai fini della gestione associata di uno o più servizi ovvero per l’esercizio associato di funzioni, possano costituire un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Il successivo comma 8 ribadisce che ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113 bis (servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) si applicano le norme previste per le aziende speciali.
Il T.U.O.EE.LL. prevede, dunque, due distinte tipologie di consorzi: i consorzi di funzioni (per l’esercizio associato di funzioni) ed i consorzi di servizi (per la gestione associata di uno o più servizi). I consorzi di funzioni sono forme organizzative dedicate all’esercizio in forma associata di attività amministrative strumentali alle stesse funzioni dell’ente territoriale e, quindi, sono finalizzati alla cura di interessi pubblici (funzioni di polizia locale, anagrafe e così via). I consorzi di servizi, invece, sono finalizzati alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e non (igiene ambientale, servizio idrico integrato, trasporti etc.), ricalcando il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali. Per essi, anche se privi di rilevanza economica, trovano applicazione le norme previste per le aziende speciali.
In conclusione, se il consorzio è configurato come società consortile, lo stesso pare rientrare nell’ambito di applicazione del D.lgs. 175/2016 e, in particolare, agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5 del TUSP.
Tuttavia, se il consorzio è costituito ai sensi dell’art. 31 del T.U.O.EE.LL. come forma di gestione associata tra enti locali per servizi comuni, il quadro normativo non prevede esplicitamente il parere preventivo della Corte dei Conti.
In ordine ad assenso o pareri di altri Enti o organi occorrerà soffermarsi sulla specifica natura delle operazioni che si andranno a disciplinare come, ad esempio, ove si incida sul patrimonio pubblico in modo rilevante con garanzie su prestiti, alienazioni di beni demaniali e con assunzioni di debiti oltre una percentuale determinata del bilancio. Occorre, poi, consultare con attenzione la legislazione regionale sul tema, con particolare riferimento ai distretti sociosanitari e ai piani regionali di zona.
14 aprile 2025
Avv. Elena Conte
Parole chiave: parere preventivo, Corte dei Conti, consorzio intercomunale, gestione, servizi sociali
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