Diritti di segreteria e costi dei certificati anagrafici
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede quali siano i requisiti e presupposti affinché si possa stampare un certificato storico di residenza.
Si desidera, inoltre, avere informazioni in merito alla normativa ed eventuali costi e/o esenzioni.
I certificati anagrafici desunti da atti pregressi, più comunemente conosciuti come «certificati storici», attestano dati anagrafici desumibili da atti e posizioni anagrafiche non più attivi e cioè, in sostanza, atti archiviati, contenenti per l’appunto dati e informazioni «pregresse».
La norma di riferimento è piuttosto scarna, ma molto chiara: si tratta del comma 4 dell’articolo 35 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che dispone «Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse».
Sempre con riferimento alla prassi, i certificati desunti da atti pregressi sono generalmente denominati e richiesti dagli interessati con l’espressione «certificati storici» o «certificati (stati di famiglia) originari».
In relazione al diritto dei richiedenti ad ottenere certificazioni storiche, il regolamento anagrafico pone alcune condizioni; il legislatore, infatti, non ha usato la stessa locuzione che troviamo all’articolo 33 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, per cui i certificati anagrafici desunti da atti pregressi non possono essere rilasciati «a chiunque ne faccia richiesta» alla sola condizione che il richiedente sia identificato, bensì ha aggiunto l’espressione «previa motivata richiesta».
Ciò significa che il rilascio di tali certificati è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente di essere titolare di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il richiedente deve obbligatoriamente specificare la motivazione della richiesta; non possono essere rilasciate certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato.
L’accertamento della legittimazione attiva al rilascio di un certificato anagrafico storico rappresenta, quindi, una indagine essenziale e non sempre facile per l’ufficiale d’anagrafe, responsabile del procedimento.
Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, l’esistenza dell’interesse che legittima l’accesso agli atti e quindi la richiesta di un certificato attestante situazioni anagrafiche pregresse, è facilmente determinabile; tuttavia, in ogni caso, il responsabile del procedimento non può sottrarsi a questa valutazione e alla conseguente decisione.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo sappiamo che tutti i certificati anagrafici (attuali o storici) sono soggetti, sin dall’originale, all’applicazione dell’imposta di bollo (articolo 1 Tariffa allegato A dPR 26 Ottobre 1972, n. 642) salvo che il richiedente (e non l’Ufficiale d’Anagrafe) non invochi espressamente nella richiesta una causa di esenzione prevista dalle norme vigenti (dPR 26 Ottobre 1972, n. 642) ed a patto che tale causa di esecuzione sia applicabile e pertinente al caso concreto.
Quindi è il richiedente che dovrebbe dichiarare la norma di esenzione.
«… i motivi della richiesta del beneficio tributario devono essere precisati dall’interessato ed indicati nelle copie a cura del funzionario cui è attribuita la potestà certificatoria» (Circolare del Ministero delle Finanze 2 maggio 1989, n. 450129).
«Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poiché si sovvertirebbe altrimenti il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale.» (Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Risoluzione n. 132/E del 13 novembre 2006).
«… il soggetto interessato, nel richiedere qualsiasi certificato, intendendo avvalersi dell’esenzione come da norma, deve obbligatoriamente indicare l’uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare l’evasione dell’imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre al richiedente, anche l’impiegato o il funzionario addetto al servizio, in qualità di pubblico ufficiale» (Agenzia delle Entrate - Direzione regionale delle Marche 31 maggio 2012).
«… è fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l’uso al quale il documento è destinato» (Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto del 30 gennaio 2013, prot. n. 907-4767/2013).
«…sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso al quale gli stessi sono destinati» (Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, risoluzione 25/E del 25 marzo 2010).
Norma che dovrà essere pertinente al caso concreto e non sarà possibile applicare il criterio dell’analogia.
«In linea generale, le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, in quanto deroga al principio di uguaglianza e al principio di conformità del sistema impositivo al criterio della capacità contributiva sanciti rispettivamente dall’art. 3 e dall’art. 52 della Costituzione, e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione.» (Cassazione Sez. V Civile sentenza n. 9760 dell’8 ottobre 1997; ed inoltre n. 2057 del 13 febbraio 2002, n. 3970 del 19 febbraio 2009, n. 20083 del 18 settembre 2009, n. 21144 del 2 ottobre 2009; SS.UU. n. 23665 del 9 novembre 2009).
Infine occorre pagare i diritti di segreteria che, lo ricordo, sono fissati dalla legge e, poiché ai sensi dell’articolo 117 lettera i) della Costituzione, i servizi demografici sono un servizio di competenza esclusiva dello Stato, sono totalmente illegittime, per vizio assoluto di competenza, tutte quelle delibere, determine e consuetudini che aggiungono balzelli sotto forma di rimborso stampati o varie altre diciture: i certificati anagrafici costano 0.52= euro se in bollo (articolo 6, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604), 0.26= se esenti da bollo (articolo 9, norme speciali, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604).
Queste cifre di 0.52= e 0.26= sono ora arrotondate a 0.50= e 0.25= rispettivamente, stante l’abolizione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi, come previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha anche stabilito l’arrotondamento al più vicino multiplo di 5 centesimi.
Oltre ai diritti di segreteria, i certificati di anagrafe che richiedono ricerche d’archivio su atti cartacei costano al richiedente un diritto di Euro 5,15= per ogni nominativo incluso nel documento (articolo 6-bis, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604, l’unica rimasta in vigore anche dopo l’abrogazione del dPR 4 dicembre 1997, n. 465), ridotti Euro 2,60= se il certificato è esente dal bollo (articolo 9, norme speciali, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604).
Il diritto di ricerca dovrà essere applicato quanto si deve creare un nuovo soggetto non presente nel data base informatico dell’anagrafe e non in caso di integrazione dati (es. certificato storico con tutti i movimenti di soggetto presente nel data base e residente da tempo).
14 Aprile 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: certificato storico, residenza
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