Richiesta di estratto di matrimonio plurilingue con campi in bianco da parte della sposa straniera che intende cambiare cognome
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiHo ricevuto da un avvocato l'accordo di negoziazione assistita in materia di separazione dei coniugi, per la trascrizione nei registri di stato civile. Nell'accordo è scritto che i coniugi sono in regime di separazione dei beni, ma dall'atto di matrimonio risultano in comunione dei beni. Come devo comportarmi? Posso trascrivere l'accordo così senza entrare nel merito o chiedere una rettifica in quanto nell'atto di matrimonio i coniugi risultano in comunione dei beni?
La separazione personale tramite negoziazione assistita (art.6 Legge n.162/2014 di conversione del D.L. n.132/2014) prevede che l’accordo raggiunto dai coniugi con l’assistenza degli avvocati venga trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, comunica il nulla osta ovvero, se ci sono figli nelle condizioni appena descritte emette autorizzazione. In entrambi i casi il Procuratore della Repubblica procede ad emettere il proprio provvedimento (nulla osta od autorizzazione) ove non ravvisi irregolarità (e nel caso dell’autorizzazione anche che non ci siano lesioni degli interessi dei figli), pertanto l’accordo ricevuto dall’Ufficiale dello stato civile è stato già valutato corretto dall’autorità giudiziaria ed occorre dargli corso (ovvero trascrivere ed annotare).
Per quanto riguarda l’assenza sull’atto di matrimonio dell’annotazione di separazione dei beni, se il matrimonio è stato trascritto (matrimonio concordatario, acattolico, dall’estero ecc.) è opportuno verificare che non ci siano stati errori nel trascrivere (nel caso si riscontri che c’è stata un’omissione si potrà correggere con l’art.98 inserendo nel corpo e a margine la frase e l’annotazione di separazione dei beni mancanti).
Una volta avuta la certezza che non ci sono errori nell’atto di matrimonio relativi al regime patrimoniale, si procederà ad informare i coniugi che nell’atto non risulta deroga al regime patrimoniale legale e che, pertanto, risultano in comunione dei beni, diversamente da quanto da loro dichiarato in sede di accordo tramite negoziazione assistita per la separazione personale (consiglio di inserire la comunicazione nella risposta all’avvocato di riscontro alla sua richiesta di trascrizione della negoziazione assistita).
Se i coniugi hanno variato il proprio regime patrimoniale con un atto notarile successivo alla celebrazione del matrimonio, dovranno provvedere a farlo trasmettere dal notaio (ora per allora) e verrà annotato dall’Ufficiale dello Stato Civile quando lo riceverà (quindi, in questo caso, di seguito all’annotazione di separazione personale).
14 aprile 2025
Dott.ssa Roberta Mugnai
Parole chiave: regime patrimoniale, separazione beni, comunione, accordo, negoziazione assistita, atto di matrimonio
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3734, sintomo n. QD3770
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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