Assoggettamento contributivo alla cassa previdenziale per rimborso spese a professionista in regime forfettario

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
14 Aprile 2025

Un professionista in regime fiscale "forfettario", nell'emissione della fattura relativa al rimborso spese, è tenuto a partire dal 01 gennaio 2025, a non assoggettare la somma alla cassa previdenziale?

Risposta

A partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto importanti modifiche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in particolare riguardo ai rimborsi spese. In base al nuovo articolo 54 del TUIR, le somme percepite dai professionisti a titolo di rimborso per spese sostenute nell'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono più alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

È importante notare che, nonostante l'esclusione di questi rimborsi dal reddito imponibile IRPEF, essi continuano a essere soggetti a IVA, poiché la normativa IVA non è stata modificata in tal senso. Inoltre, per quanto riguarda i contributi previdenziali, i rimborsi spese rimangono inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo dovuto alle casse professionali, che è determinato sul fatturato lordo comprensivo di tali somme.

Solamente i rimborsi delle spese sostenute “in nome e per conto” del cliente continuano a rimanere esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, DPR 633/72; conseguentemente erano e continuano

a non essere rilevanti ai fini della contribuzione previdenziale.

Per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA per cui, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o dalle Casse Previdenziali, si ritiene preferibile tenere un comportamento prudenziale assoggettando i rimborsi spese (tranne quelli per spese sostenute in nome e per conto) a contribuzione previdenziale in fattura.

11 aprile 2025

Dott. Fabio Bertuccioli

 

Parole chiave: forfettario, rimborso spese, cassa previdenziale, 1 gennaio 2025

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