Modifica importo mantenimento e riconoscimento sentenza divorzio straniera

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
12 Aprile 2025

Cittadini albanesi, residenti, hanno contratto matrimonio in Albania e hanno divorziato in Albania avanti al Giudice; si presenta ora allo sportello un avvocato cui la donna si è rivolta per chiedere la modifica dell'importo del mantenimento stabilito nella sentenza straniera. L'atto di matrimonio è trascrivibile ai sensi dell'art. 19 dPR 396/2000; poi l'USC può effettuare riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio straniera ed annotarla sul matrimonio trascritto art. 19?

Risposta

L’art.19 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 offre la possibilità ai cittadini stranieri residenti in Italia di ottenere la trascrizione dei propri atti di stato civile nei Registri dello stato civile italiano.

Il Ministero dell’Interno nel tempo ha emesso due circolari esplicative relative a questo articolo:

  • la n.2/2001 che al paragrafo “Atti formati all’estero” (Titolo IV) indica che questo tipo di trascrizione, oltre ad essere richiesta dagli interessati residenti in Italia, deve avvenire per intero, ha valore meramente riproduttivo e non è sottoposta al controllo sulla non contrarietà all’ordine pubblico previsto all’art.18 D.P.R. n.396/2000;
  • la n.22/2011 che ha permesso alle sole annotazioni relative al regime patrimoniale di essere apposte su questo tipo di trascrizioni; con la specifica che in tal caso la copia integrale di queste trascrizioni (unico documento rilasciabile) potrà essere rilasciato oltre che agli intestatari anche a soggetti terzi.

Conseguenza di tali disposizioni (alle quali l’Ufficiale dello stato civile deve attenersi ai sensi dell’art.9 D.P.R. 396/2000) è che la richiesta dell’avvocato relativa all’apposizione dell’annotazione del divorzio estero non può essere soddisfatta.

Si dovrà rilasciare ai cittadini stranieri richiedenti un rifiuto scritto (adeguatamente motivato con i predetti riferimenti) ai sensi dell’art.7 D.P.R. 396/2000 ed i richiedenti potranno ricorrere contro questo provvedimento presso il Tribunale territorialmente competente (art.95, c.1 D.P.R. 396/2000). Il giudice, che ha poteri discrezionali che non ha l’Ufficiale dello stato civile, potrà anche decidere di ordinare l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio trascritto ai sensi dell’art.19, in quel caso, ovviamente, l’Ufficiale dello stato civile provvederà all’annotamento.

10 aprile 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: modifica importo mantenimento, riconoscimento, sentenza divorzio straniera

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3731, sintomo n. QD3767

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