Procedura comparativa art. 56 co. 2 Codice terzo settore convenzione tra Ente e Pro Loco per gestione attività turistiche culturali

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
12 Aprile 2025

La convenzione tra Comune e Pro Loco, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività turistiche e culturali (40.000/anno), deve obbligatoriamente essere preceduta da una procedura comparativa ex art. 56 comma 3 del Codice del Terzo settore?

Risposta

Come puntualmente precisato dalla giurisprudenza (v. T.a.r. per la Lombardia, sezione II, 1 ottobre 2024, n. 2533), “Con D.Lgs. n. 117 del 2017 è stato approvato il codice del Terzo Settore (di seguito anche solo “Cts”), il quale all’art. 55 prevede che le amministrazioni pubbliche – fra cui i Comuni – possono realizzare con gli enti del Terzo Settore forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento, per l’individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.

La co-programmazione (art. 55 coma 2) è tesa ad individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione e le risorse disponibili.

La co-progettazione (art. 55 comma 3) serve a definire e a realizzare specifici progetti di servizio o interventi per soddisfare bisogni definiti, sulla base degli strumenti di programmazione.

Le amministrazioni (così il successivo art. 56) possono quindi stipulare convenzioni per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Gli articoli 55 e 56 citati delineano quindi un modello di gestione dei servizi fondato sul coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore e tale modello è alternativo a quello caratterizzato dall’acquisizione di beni e servizi mediante lo strumento dell’appalto pubblico o della concessione di cui al vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023).

Infatti, l’art. 6 del succitato codice dei contratti (articolo rubricato “Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”) consente alla pubblica amministrazione di utilizzare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, senza alcun rapporto sinallagmatico e mediante condivisione con gli enti del Terzo settore di cui al Cts.

L’ultimo periodo del suindicato art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ha poi cura di specificare che gli istituti di cui al Titolo VII del Cts – Titolo comprendente i menzionati articoli 55 e 56 – non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici. ….

Si configurano, di conseguenza, due modelli alternativi di gestioni dei servizi rivolti, come nel caso di specie, a soggetti in particolari condizioni di fragilità, sicché nel caso di utilizzo del modello previsto dal Cts, le norme sulla contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023 non possono estendersi alla procedura di co-programmazione e di co-progettazione di cui al medesimo Cts.”

Pertanto, ove l’Amministrazione per lo svolgimento di attività turistiche e/o culturali, comunque di interesse sociale, rientranti nell’ambito di quelle di cui all’art. 5 del CTS, volesse optare per l’utilizzo di uno degli strumenti anzidetti previsti dallo stesso CTS, in particolare quello della convenzione ex art. 56 d.lgs. n. 117/17, deve procedere nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, sia pure da svolgersi non già in senso strettamente rigoroso rispetto alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/23. Infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che non sono direttamente applicabili le disposizioni del codice dei contratti ma solo i principi (come si ricava sia dall’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, sia dallo stesso art. 56, comma 3, del codice del terzo settore, secondo cui «L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime»; si veda in tal senso anche il parere Consiglio di Stato, comm. spec., 20 agosto 2018, n. 2052, secondo cui i principi richiamati «sono essenzialmente riconducibili all’ambito dell’imparzialità e della trasparenza» e costituiscono «il contenuto imprescindibile di ogni procedimento di  valutazione comparativa o, potrebbe dirsi con diversa terminologia, ad evidenza pubblica in senso ampio»). In tal senso, è stato osservato che la legittimità della procedura di selezione dev’essere considerata complessivamente, ossia nella lettura congiunta dei criteri preliminari e della motivazione con la quale è stata espressa la valutazione sulle singole proposte, alla luce dei principi sopra enunciati. L’affrancamento dalla rigida applicazione delle regole sui contratti pubblici non impone, infatti, di scindere i due momenti, e il sindacato di legittimità si risolve nella verifica del rispetto di quei principi «essenzialmente riconducibili all’ambito dell’imparzialità e della trasparenza», che costituiscono «il contenuto imprescindibile di ogni procedimento di valutazione comparativa o, potrebbe dirsi con diversa terminologia, ad evidenza pubblica in senso ampio» (cfr. C.d.S., sentenza n. 826/24).

10 aprile 2025

Dott. Eugenio De Carlo

 

Parole chiave: procedura comparativa, convenzione, Pro Loco, Codice terzo settore, attività turistiche culturali

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