Personale comandato presso altro Comune e stabilizzazione

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
10 Aprile 2025

Un dipendente del comune Alfa dal 15/09/23 è stato assegnato in comando presso il comune Beta (scadenza comando 14/09/25, prorogabile), si chiede se l'amministrazione assegnataria ha la possibilità di procedere alla stabilizzazione, tenuto conto che il dipendente in questione fruisce dei permessi ex lege 104/92.

Risposta

L’art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dispone:

2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.”

Dunque, per poter procedere all’immissione in servizio del personale comandato si devono verificare le seguenti condizioni:

- l’ente di destinazione deve programmare l’assunzione di personale nel PIAO 2025-2027;

- deve avere a disposizione sufficienti capacità assunzionali per procedere all’assunzione a tempo indeterminato del soggetto interessato;

- il personale interessato deve aver lavorato in posizione di comando per almeno dodici mesi;

- tale periodo deve essere stato valutato ai fini della performance come “pienamente favorevole”.

Ne segue che l’immissione in servizio non è un diritto del personale in comando ma una facoltà esercitabile dall’ente di destinazione se e in quanto la sua programmazione lo preveda.

Il beneficio di cui alla L. n. 104/1992 non attribuisce al lavoratore comandato un diritto di immissione in servizio presso l’ente di destinazione.

8 aprile 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: assegnazione/comando, altro Ente, stabilizzazione, permessi legge 104

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