L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiIl regolamento comunale di polizia mortuaria non contiene una disciplina delle sanzioni amministrative da applicare per la violazione del dpr 285/1990, si chiede come procedere nel caso in cui si sia verificato un trasporto di ceneri non autorizzato.
L’art 107 del DPR 285/1990 prevede che “1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
L’art. 49 della L.R. Sardegna 32/2018 dispone “Sanzioni
1. I comuni e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
2. Fatta salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative come di seguito determinate:
a) le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e 6 dell'articolo 5, degli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000;
b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
c) il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 45 e 46, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.
3. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, e fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli anche posizionandosi in aree cimiteriali e zone di rispetto o nelle strutture sanitarie o a distanza inferiore a 50 metri dalle medesime, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva è, inoltre, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.”
In mancanza di sanzioni regolamentari comunali, si applicano quelle previste dalla normativa nazionale e regionale indicata.
8 aprile 2025
Dott.ssa Lorella Capezzali
Parole chiave: regolamento comunale, polizia mortuaria, sanzioni, violazione, trasporto ceneri non autorizzato
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