Trasporto ceneri non autorizzato e sanzioni, in assenza di previsione nel regolamento comunale

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
09 Aprile 2025

Il regolamento comunale di polizia mortuaria non contiene una disciplina delle sanzioni amministrative da applicare per la violazione del dpr 285/1990, si chiede come procedere nel caso in cui si sia verificato un trasporto di ceneri non autorizzato.

Risposta

L’art 107 del DPR 285/1990 prevede che “1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

L’art. 49 della L.R. Sardegna 32/2018 dispone “Sanzioni

1. I comuni e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Fatta salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative come di seguito determinate:

a) le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e 6 dell'articolo 5, degli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000;

b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;

c) il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 45 e 46, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

3. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, e fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli anche posizionandosi in aree cimiteriali e zone di rispetto o nelle strutture sanitarie o a distanza inferiore a 50 metri dalle medesime, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva è, inoltre, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.”

In mancanza di sanzioni regolamentari comunali, si applicano quelle previste dalla normativa nazionale e regionale indicata.

8 aprile 2025

Dott.ssa Lorella Capezzali

 

Parole chiave: regolamento comunale, polizia mortuaria, sanzioni, violazione, trasporto ceneri non autorizzato

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