Iscrizione ANPR minore cancellato per irreperibilità inserito in casa famiglia di Ente diverso

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
09 Aprile 2025

L’Ente ha dovuto inserire in una casa famiglia di un comune diverso, un bambino presente casualmente nel proprio territorio. Il bambino italiano, non è iscritto in ANPR in quanto già cancellato per irreperibilità. Essendo necessaria l'scrizione in ANPR, si chiede quale soluzione poter applicare in quanto il bambino, affidato ad un tutore, non è sul territorio del nostro comune (che paga la retta) e la struttura non consente l'iscrizione anagrafica presso di loro.

Risposta

L’anagrafe dovrebbe essere una fotografia della reale condizione abitativa delle persone, minori compresi, e pertanto l’intera disciplina anagrafica è ispirata al principio della reale situazione di fatto. Il principio informatore dell’anagrafe è la res facti e ad esso l’ufficiale d’anagrafe deve sempre riferirsi per risolvere ogni problema di natura anagrafica.

Deve sempre sussistere la coincidenza tra il fatto e la sua rappresentazione amministrativa.

La Sentenza della Cassazione n. 1738 del 14 marzo 1986 ha stabilito che «La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali».

Il Ministero dell’Interno, nella Circolare del 14 settembre 1991 n. 21, ci ricorda che «la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione».

La funzione anagrafica è quindi quella di tenere insieme il diritto-dovere d’iscrizione di tutte le persone che sono stabilmente sul territorio italiano alla necessità di registrare correttamente le posizioni dei cittadini, dovendo l’anagrafe nazionale (e conseguentemente le ripartizioni comunali) tendere alla sostanziale rispondenza delle posizioni con quanto effettivamente avviene nella realtà di fatto.

Tale principio viene messo a dura prova quando si gestiscono situazioni di persone di fatto residenti in particolari strutture, quali quelle di ricovero per ragioni di salute, di recupero, di anzianità o in cui comunque si erogano prestazioni sociali e sanitarie.

Altra questione molto rilevante nei procedimenti anagrafici relativi ai minori riguarda i soggetti legittimati a rendere le dichiarazioni anagrafiche in nome e per conto di coloro che, proprio per la minore età, pur avendo capacità giuridica e dunque essendo soggetti di diritto, non hanno tuttavia la capacità di agire, che come stabilito dall’articolo 2 del Codice Civile si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età.

Quindi tenendo in considerazione questo principio fondamentale, il legislatore anagrafico ha dettato regole ben precise per individuare i soggetti che sono legittimati a rendere dichiarazioni anagrafiche.

La norma di riferimento è l’articolo 6 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che, molto chiaramente, dispone “Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.”

In conclusione, fatte le opportune premesse, personalmente ritengo che il minore descritto nel quesito debba essere iscritto anagraficamente nel comune ove si trova la casa famiglia e vi dimora stabilmente. La richiesta d’iscrizione dovrà essere presentata all’ufficiale d’anagrafe del comune ove si trova la casa famiglia dal tutore del minore che, ricordo, ha anche precisi obblighi anagrafici (articolo 2 comma 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e articolo 6 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223).

In alternativa alla dichiarazione del tutore la richiesta d’iscrizione potrebbe essere resa dal responsabile della struttura, se per caso vi è stata istituita una convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.

Qualora l’ufficiale d’anagrafe del Comune ove ha sede la struttura non dovesse procedere all’iscrizione anagrafica l’unica strada percorribile è il coinvolgimento della Prefettura che per dirimere la vertenza anagrafica (articolo 19-bis comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223).

Infine ritengo non corretto il ricorso dell’iscrizione anagrafica nella via fittizia riservata ai senza fissa dimora in quanto in tale via vi si iscrive chi una dimora, per stile di vita, non ce l’ha ma qui siamo in presenza di un minore che abita stabilmente nei locali della struttura.

Questa dovrà essere l’ultima soluzione per garantire al minore tutti i diritti che derivano dall’iscrizione anagrafica (iscrizione al SSN in primis).

7 aprile 2025

Andrea Dallatomasina

 

parole chiave: iscrizione, ANPR, minore, cancellazione per irreperibilità, casa famiglia, altro Ente

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