MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino nato nel 1987 in Jugoslavia (oggi Macedonia del nord) è stato registrato in ANPR e agenzia delle entrate con codice catastale Z118. Il cittadino chiede di variare lo stato di nascita in Repubblica di Macedonia, codice catastale Z148 per problemi con la banca e lo SPID, in quanto alcune banche dati non accettano il codice Z118. Posso variare il codice fiscale a Z148 e lo Stato in Macedonia del nord, o necessito di ulteriore documentazione, come un'attestazione del consolato?
Per coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana, indistintamente comunitari o extracomunitari, per la corretta individuazione dell’identità è necessario fare riferimento alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” ed in particolare l’articolo 24 comma 1 che in materia di diritti della personalità (fra cui il luogo di nascita) dispone “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia.
Come indicato la non recentissima Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali 25 luglio 2003 n. 20 prot. 03005889-15100/325, avente ad oggetto "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri" è l'unica fonte tuttora esistente che mette un punto fermo nella intricata questione della registrazione dei dati relativi ai cittadini stranieri.
Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito all’individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri afferma che "… ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.
In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa……”
Quindi le corrette generalità del cittadino straniero vanno desunte, in primis, dal passaporto.
Le questioni legate alla sensibilità delle persone, soprattutto della ex Jugoslavia, dove la guerra civile è recente e spesso i cittadini si sentono offesi a risultare nati in Jugoslavia, o, peggio, perché nati in uno Stato diverso dalla loro etnia e col quale magari sono stati in guerra e non vogliono che compaia nelle registrazioni non dovrebbero incidere nell’operato dell’Ufficiale d’Anagrafe che altro non fa che trascrivere quanto indicato dal documento (passaporto) rilasciato da un altro Stato.
Quindi il dato corretto dello stato di nascita da indicare nella scheda anagrafica è quello riportato nel passaporto del cittadino.
Se riporta Jugoslavia occorre utilizzare il codice catastale Z118, diversamente se è riportato Macedonia del Nord il cittadino straniero dovrà presentare all’ufficiale d’anagrafe formale istanza di variazione generalità, che potrà essere presentata anche in forma verbale; essendo assimilabile ad una dichiarazione anagrafica, anche se non figura esplicitamente nell’elenco di cui all’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 233.
L’ufficiale d’anagrafe con proprio provvedimento di rettifica disporrà l’aggiornamento della banca dati anagrafica (il codice fiscale cambia in automatico attraverso la piattaforma ANPR) e provvederà a comunicare l’avvenuta variazione all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all’Azienda USL ed al Casellario Giudiziale.
Infine, poiché il cittadino interessato dovrà comunque provvedere a variare altre registrazioni, non solo presso le Pubbliche Amministrazioni ma anche presso soggetti privati (ad esempio banche, datori di lavoro, assicurazioni, ecc.) è opportuno consegnare una attestazione anagrafica, in bollo, dalla quale risulti la variazione delle generalità o in alternativa, potrà essere trasmessa all’interessato una comunicazione, che può essere assimilata alla conclusione di procedimento nel contesto della quale si comunichi all’interessato l’intervenuta variazione.
7 aprile 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: codice catastale, cittadino straniero, banca, SPID, variazione, attestazione consolato
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