Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiI figli di una persona defunta che era concessionario di una cappella di famiglia piuttosto risalente, mi hanno chiesto se nell'atto di successione va indicata anche la tomba di famiglia. Io non credo, in virtù del fatto che i cimiteri e le tombe sono beni demaniali e che non vi è alcun dato catastale della suddetta tomba. E' corretto?
Si conferma che la tomba di famiglia sia un bene demaniale. Diversamente dalla tomba, nella sua materialità, la sua concessione può ben essere trasferita agli eredi mortis causa attraverso una pratica di subentro o voltura del provvedimento amministrativo per cui tale circostanza potrà essere inserita nell’atto di successione.
Infatti, la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale instaura tra comune e concessionario un rapporto avente ad oggetto il diritto di uso dell’area, allo scopo di costruire il manufatto finalizzato, a sua volta, all’uso di sepoltura (artt. 90 e ss., D.P.R. n. 285/1990). Dalla concessione amministrativa derivano, infatti, diritti aventi significato oggettivo, specificamente il diritto di uso dell’area, il diritto cioè di erigere sulla superficie concessa manufatti sepolcrali e diritti di natura personale, specificamente lo ius sepulchri, ossia il diritto ad essere tumulato o di tumulare altri nel sepolcro.
Ciò premesso, in relazione al subentro nella concessione cimiteriale, alla morte del concessionario si porrà la valutazione se operare o meno una nuova intestazione della concessione in capo all’erede. Il ragionamento muove dalla gestione dell’istituto del subentro, rispetto alla quale si prospettano due soluzioni: la prima consistente nella limitazione del subentro per il solo diritto di ius sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata; la seconda consistente nel subentro nello ius sepulchri ed anche nella qualità di concessionario.
Nella prima ipotesi, il concessionario rimane il fondatore del sepolcro e sulla base delle relazioni intercorrenti con questo, anche se deceduto, vanno individuate le persone destinate alla sepoltura (titolari dello ius sepulchri), alle quali si trasferiscono gli oneri manutentivi/conservativi del sepolcro. Nella seconda ipotesi, invece, tali oneri si trasferiscono dal concessionario (fondatore del sepolcro) ai concessionari subentranti in occasione dei decessi dei concessionari ascendenti.
Dott. Pietro Cucumile 09/04/2018
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
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