Richiesta di parere in ordine alla composizione della giunta

Ministero dell’Interno – Parere 2 aprile 2025

Servizi Comunali Giunta

05 Aprile 2025

Ministero dell’Interno

Richiesta di parere in ordine alla composizione della giunta

Territorio e autonomie locali

2 Aprile, 2025

Categoria

05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica

Sintesi/Massima

L'ente è tenuto ad osservare le prescrizioni recate dalla normativa statale in merito al numero massimo degli assessori, mentre dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui prevede il numero minimo di assessori.

Testo

(Parere n.41196 del 24.12.2024) Il segretario generale del Comune ... ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla corretta composizione della giunta comunale, atteso il contrasto tra la normativa statale e le disposizioni statutarie sul numero massimo di assessori consentito. Come noto, l'art.2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n.191 ha previsto, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, un numero massimo di cinque assessori. Ai sensi dello statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 21.03.2002, è previsto che la giunta sia composta, oltre che dal sindaco, da un numero minimo di quattro assessori ed un massimo di sette, compreso il vicesindaco. Il segretario ha chiesto se la suddetta normativa statutaria, in contrasto con la legge statale, debba essere disapplicata completamente. Al riguardo, si ricorda che l'art.1, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 prevede che "la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette". Ad avviso di quest'Ufficio, l'ente è tenuto ad osservare le prescrizioni recate dalla normativa statale in merito al numero massimo degli assessori, mentre dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui prevede il numero minimo di assessori. Con l'occasione, si richiama l'ente in oggetto a voler modificare il proprio statuto comunale, conformando le relative disposizioni alla normativa statale sopravvenuta.

 

Fonte: Ministero dell’Interno

https://dait.interno.gov.it/pareri/103514

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