Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto Comune è titolare ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della Navigazione, di una concessione demaniale marittima nell’ambito di un’area portuale rilasciata dalla competente Regione Campania a favore, appunto, del Comune. Tale concessione a seguito di richiesta del Comune è stata poi integrata ed è stata prevista la possibilità per l’ente locale di concedere una quota parte dell’area stesa a favore di soggetti terzi per finalità turistico-ricreative. Il Comune, allo stato, deve procedere, con procedura aperta, alla indizione della gara ed alla pubblicazione della stessa. I quesiti che si intendono porre sono i seguenti:
Chi deve procedere ad avviare la gara se direttamente il Comune o la procedura sia di competenza della Centrale Unica di Committenza; Il valore dell’area da sub-concedere, non va oltre, complessivamente, €. 39.999, esclusi oneri tributari. Poi, si chiede di conoscere, in ogni caso, la pubblicazione oltre alle modalità indicate dalla Regione Campania con proprio Decreto, quali altre devono essere osservate??; Infine, il tempo per l’inoltro delle offerte, essendo il valore inferiore alla soglia comunitaria, quale deve essere e qual è il preciso riferimento della specifica norma che lo prevede ??? (articolo 36, comma 9 primo periodo??). Essendo il criterio al rialzo rispetto alla base d’asta di partenza si applica ugualmente la verifica dell’anomalia??? Se a vostro giudizio la procedura di appalto di cui in questione ricade nell’ipotesi di esclusione di cui all’articolo 17 del Codice trattandosi in buona sostanza di una concessione di un’area demaniale marittima?? In caso affermativo quali sono le disposizioni di riferimento che devono presiedere alla procedura e quali i tempi da assegnare ai concorrenti aspiranti concessionari?
Il d.lgs. n. 50/2016 si applica, per definizioni ivi contenuta (v. art. 3) ad appalti e concessioni di forniture, servizi e lavori. Nel caso di specie si tratta di concessione di bene demaniale.
Pertanto, solo per analogia, ove l’ente procedente lo stabilisca nella lex spacialis di gara, troveranno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del codice (ad es. i requisiti di cui all’art. 80 del Codice).
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 3502/2017), l’Amministrazione concedente - di una concessione relativa al demanio marittimo - ha certamente la facoltà di strutturare il relativo procedimento, nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, attraverso l’imposizione di regole che garantiscano che l’aspirante concessionario abbia ogni necessario requisito per svolgere l’attività oggetto della concessione, che consentano la preventiva individuazione del soggetto che effettuerà i lavori (ove diverso dal concessionario), con attestazione sul possesso dei requisiti idoneativi tecnico-professionali per il completamento delle stesse, che al termine della concessione, trattandosi di realizzare un porto turistico, resteranno in proprietà del demanio. La documentazione con cui l’Ente gestore provvede all’accertamento dei requisiti stabiliti, assume la natura di lex specialis della procedura di rilascio della concessione demaniale marittima ed è vincolante sia nei confronti della PA, sia nei confronti dell’aspirante concessionario e, all’atto della stipula della concessione, del concessionario.
Sempre il Giudice Amministrativo ha escluso l'applicabilità alle gare per l'affidamento delle concessioni demaniali del codice degli appalti (cfr. sentenza 28.5.2015, n.2679, prendendo spunto da una gara per la concessione di aree e specchi acquei da destinare alla nautica da diporto), precisando che la controversia in questione non ha ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ma riguarda l’affidamento di una concessione in uso di un’area demaniale marittima e dunque non un rapporto contrattuale “passivo”, ma un rapporto contrattuale “attivo” per la P.A., che percepisce un canone annuo.
A tale proposito, le concessioni di beni pubblici sono ricondotte dalla Corte di Giustizia nell’ambito delle locazioni di beni immobili (Corte di Giustizia CE, 25 ottobre 2007, in causa C-174/06), mentre l’opera privata costruita sul suolo demaniale è pacificamente ricondotta ad un diritto di proprietà privata superficiaria (ex multis Consiglio di Stato, VI, 13 giugno 2013, n.3308; e TAR Toscana, III, 27 febbraio 2015, n.328); esse inoltre sono espressamente escluse dall'ambito di applicabilità delle concessioni di servizi (v. 15° considerando della Dir. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).
Ad esse dunque si applicano esclusivamente i principi generali, dettati in materia di contratti pubblici (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità).
Si rammenta, inoltre, che apposita disciplina di riferimento si rinviene nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, che disciplina le modalità di affidamento dei beni pubblici, tra cui l’asta (v. artt. 64 e ss. che regolano la procedura) le cui disposizioni, integrate da quelle compatibili del Codice degli appalti (ad es., come detto i requisiti generali di ammissione), possono essere utilizzate ai fini di una procedura di evidenza pubblica.
Circa il ricorso alla centrale unica di committenza, salvo che nei rapporti convenzionali non sia prevista anche l’affidamento delle concessioni di beni, questo non rientrerà nelle competenze della stessa, salvo apposito accordo in tale senso, non trattandosi di appalto o di concessione ai sensi del Codice.
Dott. Eugenio De Carlo 10/04/2018
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: