Notifica pignoramento presso terzo a tirocinante (TIS) e relativa trattenuta

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
02 Aprile 2025

Nel caso in cui è stato notificato un pignoramento presso terzi ad un tirocinante, a cui viene corrisposta mensilmente l'indennità di partecipazione al tirocinio di inclusione sociale (TIS), si chiede come operare la trattenuta (intera o rateizzata ex art. 72 DPR 602/73), non essendo in presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Risposta

L'indennità corrisposta al tirocinante di inclusione sociale non configura un vero e proprio stipendio o salario derivante da un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di un sostegno economico finalizzato a favorire il percorso di inclusione sociale e lavorativa del soggetto.

Questa distinzione è cruciale perché le norme che regolano il pignoramento dei crediti verso terzi (in particolare l'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973) si applicano specificamente a redditi derivanti da rapporti di lavoro.

In assenza di un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina applicabile al pignoramento dell'indennità di tirocinio è quella generale prevista dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile, che disciplina il pignoramento di crediti.

L'articolo 545 c.p.c. stabilisce dei limiti di pignorabilità per diverse tipologie di crediti, con lo scopo di garantire al debitore i mezzi minimi di sussistenza. In particolare, prevede che:

  • Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento […] possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito;
  • “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. “

In assenza di una specifica disciplina normativa per questa tipologia di indennità, e in un’ottica prudente e rispettoso dei principi di tutela del debitore, la soluzione più corretta è quella di applicare il limite del quinto previsto dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile.

L'indennità, pur non essendo salario, svolge una funzione di sostentamento simile, giustificando un trattamento analogo in termini di pignorabilità.

1 aprile 2025

Dott.ssa Ylenia Daniele

 

Parole chiave: pignoramento presso terzi, tirocinante, TIS, trattenuta

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8376, sintomo n. QP8463

 

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