Indennità specifiche responsabilità voce retributiva utile per accantonamento e calcolo TFR
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiEsiste una norma, in materia di servizi a domanda individuale, che impedisce ai comuni di coprire tali servizi oltre il 100%? In altre parole, può un comune "guadagnare" su questi servizi? Qualora esistesse tale norma (o tali norme) è possibile averne gli estremi?
La definizione dei servizi pubblici a domanda individuale è contenuta nel decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze del 31 dicembre 1983.
Nelle premesse di tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 28 fe\bbraio 1983, n. 55, viene precisato che per tali servizi devono intendersi “tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale” e che non possono essere considerati tali “quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina de qua.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici; 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; 11) mercati e fiere attrezzati; 12) parcheggi custoditi e parchimetri; 13) pesa pubblica; 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; 15) spurgo di pozzi neri; 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 17) trasporti di carni macellate; 18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva; 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.
Gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sono titolari della facoltà di decidere quali attività - che comportano l’erogazione di beni e servizi - assumere in funzione di un’utilità valutabile, non già solo in termini economici, ma anche in termini di promozione e sviluppo sociale per la comunità locale di riferimento.8 La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato più volte che la qualificazione delle attività di cui trattasi come “servizio pubblico a domanda individuale” implica che non vi è, in capo all’ente locale, l’obbligo di istituirlo ed organizzarlo. In altri termini, e con riferimento all’erogazione di tali categorie di servizi, l’ordinamento giuridico attribuisce agli enti locali una potestà pubblica discrezionale.
L’articolo 243, comma 2, del d.lgs. 267/20000 dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi mediante un’apposita certificazione che verifichi che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
In particolare, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui alla predetta lettera a).
Tanto premesso, l’ordinamento pone dei limiti di copertura, ma non esclude, specie per i servizi produttivi, ma anche per altri, fatto salvo il tasso minimo di copertura richiesto dal TUOEL e/o da norme di settore che prevedono modalità specifiche di calcolo della tariffa rispetto al servizio (si pensi in materia di TARI e PEF), che l’Ente possa incassare più delle spese di gestione (si pensi, ad es., alla gestione dei parcheggi, dei teatri, dei cimiteri, degli impianti sportivi), salvo valutazioni politico-sociali delle amministrazioni che, tenuto conto degli incassi, possono ritenere di ridurre le tariffe dei servizi fino al punto da non superare le spese di funzionamento ed erogazione degli stessi.
31 marzo 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: incasso, maggiore, superiore, servizi, domanda individuale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5486, sintomo n. QR5522
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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