Spese di notifica e procedura addebitate al trasgressore in fase di contestazione immediata

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
01 Aprile 2025

Art 201 CDS - obbligo da parte della P.A di notifica ad uno dei soggetti indicati dall’art 196 del verbale immediatamente contestato al trasgressore. Si chiede se sia corretto applicare al trasgressore in fase di contestazione immediata l’importo delle spese di notifica e procedura che saranno addebitate successivamente all’obbligato in solido. Considerato il “deve” dell'art 201 come un obbligo perentorio per la P.A., anche se il verbale nel frattempo viene pagato dal trasgressore.

Risposta

L’articolo 201, comma 1, codice della strada, stabilisce che “quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione…”

In tal modo si realizza una notevole semplificazione poiché se il trasgressore ha adempiuto ai suoi obblighi (entro i 60 giorni prescritti) si può fare a meno di notificare l'obbligato in solido. Il termine di notifica è stato aumentato di 10 giorni per dare più tempo all'ufficio accertatore di verificare l'avvenuto, o non avvenuto, pagamento da parte del conducente.

Quindi, come prima soluzione, si potrebbero attendere i 60 giorni dalla contestazione della violazione e verificare se il verbale sia stato pagato dal trasgressore (e quindi evitare la notifica) ovvero procedere alla notifica nei confronti dell’obbligato in solido, rimanendo dentro il termine di 100 giorni dalla contestazione.

Se invece si ritiene che il verbo “deve” imponga un obbligo perentorio di notifica all’obbligato in solido, è necessario fare un ragionamento diverso ma che giunge alla medesima conclusione.

Infatti, l’articolo 201, comma 4, codice della strada, stabilisce che le spese di notificazione sono a carico del destinatario della notifica.

L’articolo 389, Regolamento di esecuzione codice della strada conferma che le spese di accertamento e notificazione del verbale sono a carico del soggetto a cui l’atto è notificato.

L’addebito delle spese di notifica al trasgressore in fase di contestazione immediata non sembra quindi corretto per due motivi principali:

  1. Non è il trasgressore il destinatario della successiva notifica obbligatoria: l’obbligo di notifica è rivolto a un soggetto diverso (l’obbligato in solido), quindi non è giustificato addebitare al trasgressore costi che riguardano una procedura riferita a un altro soggetto.
  2. Il pagamento del verbale non include le spese di notifica: nel caso in cui il trasgressore paghi subito la sanzione, egli non deve essere gravato delle spese di notifica che verranno poi addebitate all’obbligato in solido.

Per cui, ammesso e non concesso che la notifica del verbale debba avvenire sempre e comunque anche in caso di contestazione immediata e anche nel caso in cui la sanzione sia già stata pagata da parte del trasgressore nel termine di 60 giorni, le spese di notifica e procedura sono a carico del soggetto a cui l’atto è notificato, ossia l’obbligato in solido (non il trasgressore che ha ricevuto la contestazione immediata): questo determina però il fatto che, se la violazione è stata pagata dal trasgressore, nei confronti dell’obbligato in solido nulla dovrà essere pagato (e quindi le spese di notifica rimarranno a cario della P.A.) oppure, con una procedura quanto meno discutibile, su cui chi scrive non concorda, si dovrà procedere a riscossione coattiva nei confronti dell’obbligato in solido per le sole spese di notifica.

La prassi di addebitare preventivamente le spese di notifica al trasgressore al momento della contestazione immediata non trova un fondamento normativo ed è, anzi, potenzialmente illegittima.

31 marzo 2025

Dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: spese di notifica, addebito, trasgressore, contestazione immediata, verbale

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