Crediti rateizzati e imputati ad esercizi successivi

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
31 Marzo 2025

Dove vanno indicati nel Rendiconto i crediti rateizzati e imputati in annualità successive, oltre che nel prospetto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità? E in questo come si procede? Devono essere considerati al fine del calcolo del fondo?

Risposta

Fermo restando che la rateizzazione deve risultare da atti formali (di norma un provvedimento del funzionario responsabile dell’entrata), il paragrafo 3.5 del principio contabile applicato n. 4/2, quale risulta modificato dal decreto del MEF del 1° settembre 2021, reca la disciplina delle rateizzazioni delle entrate proprie, prevedendo una regolamentazione contabile diversa a seconda che l’entrata oggetto di rateizzazione sia registrata nella competenza oppure derivi da un esercizio precedente, e quindi risulti conservata a residui.

Nel primo caso (rateizzazione di un’entrata di competenza) detto principio prevede che l’accertamento dell’entrata vada effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce, a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi; qualora la rateizzazione abbia durata superiore, l’accertamento è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge, con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Nel secondo caso (rateizzazione di un’entrata esigibile in esercizi precedenti a quello in corso, e quindi conservata tra i residui attivi) la rateizzazione determina la cancellazione del relativo accertamento registrato a residui (con conseguente cancellazione del residuo attivo in sede di riaccertamento ordinario) e l’accertamento dello stesso credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.

In ambedue le ipotesi i crediti rateizzati e imputati ad esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto non sono evidenziati nel rendiconto stesso, che esporrà solamente la quota di tali crediti imputata all’esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per quanto concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilità, se i crediti rateizzati sono garantiti da polizza fideiussoria non va effettuato nessun accantonamento; in caso contrario il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento a FCDE dovrà tener conto non del complessivo importo dei crediti rateizzati ma solo della quota di essi imputati all’esercizio cui si riferisce il rendiconto e non riscossi (importo da esporre nella colonna (a) del prospetto).

28 marzo 2025                                                                                               

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: rendiconto, crediti rateizzati, imputazione, anni successivi

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