Terreni edificabili considerati pertinenziali all'abitazione principale che ai fini dell'esenzione devono essere accatastati al fabbricato
Risposta del Dott.ssa Lorella Martini
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn contribuente possiede: 1) fabbricato adibito ad abitazione principale proposto in accatastamento A/3 2) fabbricato proposto accatastamento C/6 - 1^ pertinenza a servizio dell'immobile A/3 3) piattaforma di cemento realizzata , sulla base del progetto originario presentato all’Ente, per una 2^ pertinenza su terreno, catastalmente separato, di sua proprietà situato a fianco del terreno su cui sorgono l'immobile adibito ad abitazione principale e la prima pertinenza.
Si chiede: a) l'area su cui è realizzata la piattaforma per la futura pertinenza deve pagare da subito l'IMU come area edificabile tenendo conto che il progetto presentato prevede la possibilità di realizzare un manufatto da adibire esclusivamente a ulteriore pertinenza dell'abitazione principale? b) se si tratta di pertinenza in fase di realizzazione (è stata realizzata solo la piattaforma di base) deve essere assoggettata ad IMU fino ad avvenuto accatastamento e in caso affermativo sulla base di quale rendita o valore attribuito?
L’area può essere considerata fabbricabile solo se presenta un coefficiente di edificabilità e, soprattutto, se ha un valore venale in Comune commercio (in base al quale determinare la base imponibile). In altri termini, se l’area ha una rilevanza autonoma di edificabilità, indifferentemente dall’abitazione esistente, è corretto applicare la tassazione come area fabbricabile, altrimenti dovrà essere considerata come corte dell’altro fabbricato. Il versamento dell’imposta avverrà, altresì, sicuramente ad edificazione del fabbricato e precisamente dalla data accatastamento con l’attribuzione della rendita catastale.
Dott. Luigi D’aprano 06/04/2018
Risposta del Dott.ssa Lorella Martini
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
FISCO OGGI – Documento 3 aprile 2018
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