Pascolo animali

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
10 Aprile 2018

Esiste una distanza minima dal centro abitato , cosi come definito ai sensi dell'art. 3 del Codice della strada, per il pascolo del bestiame in agro? L'Ente può disciplinare la fattispecie a livello regolamentare, o di ordinanza?

 


 

Risposta

RISPOSTA:


Il vigente codice della strada non subordina la circolazione dei greggi al rilascio di autorizzazioni, ma al rispetto di alcune prescrizioni. In particolare, l'articolo 6, comma 2 del codice dispone che, fuori dai centri abitati, il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; nei centri abitati, per effetto dell'articolo 7, comma 1, provvede il sindaco (ora il dirigente).


Inoltre, sul tema si richiamano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ovvero dei regolamenti comunali, provinciali o a leggi regionali. La norma primaria, tesa a tutelare non la sicurezza della circolazione, ma la salute pubblica, richiede che lo spostamento del bestiame ai pascoli estivi è soggetta a istanza da presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al regolamento di polizia veterinaria, indicando, altresì, i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.


Ulteriori prescrizioni sono poi imposte dagli articoli successivi che si riportano di seguito:

 



Art. 42.


Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.
Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.
I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.
I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.
Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.
Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

Art. 43.


Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.
Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.
Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.
Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

Art. 44.


L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.
 

 

 

Si aggiunga che è stata dichiarata illegittima l’ordinanza del sindaco a mezzo della quale si ordina il divieto di pascolo e la sosta di greggi sul territorio comunale, considerato che il potere extra ordinem previsto dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 si giustifica solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico che dette situazioni, per definizione “imprevedibili”, non hanno previsto. Il caso di specie ha configurato, al contrario, una situazione non affatto imprevedibile ed anzi sostanzialmente ricorrente (precisamente con cadenza annuale, coincidente con i periodici ritmi secolari della “transumanza” che, per quanto sopra detto, non può essere regolata con lo strumento “extra ordinem” e atipico utilizzato.


Peraltro, la evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione “contingibile”, ossia meramente temporanea (e limitata al tempo necessario ad impedire i preventivati eventi pregiudizievoli) ed invero una ordinanza che disponga il “divieto di pascolo e la sosta di greggi”, senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile (cfr. Cons. Stato n. 3490/2012).

 

In conclusione, non esiste una distanza ex lege dal centro abitato per il pascolo del bestiame però un regolamento comunale, come quello di polizia urbana, potrebbe dettare regole su:

  • l’ingresso dei pascoli nei centri abitati, anche vietandoli;
  • sul mantenimento a distanza minima dai centri abitati, la quale prescrizione appare ragionevole;
  • altre prescrizioni come l’obbligo di pulizia della strada dopo il passaggio, il numero massimo capi, orari di transito e così via.


Dott. Pietro Cucumile 05/04/2018

 

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