Presentazione SCIA per attività di tatuatore in forma occasionale, senza partita IVA, e senza sede fissa

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
28 Marzo 2025

Si richiede un chiarimento per il caso specifico di un tatuatore che intende svolgere tale attività in forma occasionale, senza partita IVA, presso varie strutture terze (studi di tatuaggio) che dispongono di locali idonei allo svolgimento dell'attività, operando "a chiamata" e senza un calendario fisso. È obbligatorio per il tatuatore in questione presentare una SCIA al SUAP del Comune, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale Lombardia n. 13/2021 pur non avendo una sede fissa?

Risposta

La fattispecie oggetto del quesito e cioè l’esercizio dell’attività di tatuatore da parte del prestatore che vuole effettuare in Lombardia i propri servizi in regime di libera prestazione, a carattere temporaneo e occasionale, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2005/36/CE è prevista e disciplinata dall’Articolo 10 della Legge Regionale Lombardia 23 luglio 2021, n. 13 rubricato “Utilizzo degli spazi di lavoro”, il quale dispone che “1. L’utilizzo di spazi di lavoro per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing all’interno di locali in cui si svolgono l’attività di estetista o altre attività di servizi alla persona compatibili con i requisiti igienico-sanitari richiesti per l’attività di tatuaggio e piercing è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge. 2. È consentito concedere l’utilizzo degli spazi di lavoro di cui al comma 1 a soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale o nelle ipotesi di cui all’articolo 9, per un periodo non superiore a sette giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.”.

In merito alla suddetta previsione della legge regionale sono state fornite ulteriori indicazioni con la D.G.R. N. XI/5796 del 21/12/2021 avente ad oggetto “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2021, N. 13 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING”, con particolare riferimento al paragrafo “PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI” dell’Allegato 2, il quale specifica che “Regione Lombardia prevede la possibilità di verifica preliminare dell’attività di tatuatore e/o piercer in caso di spostamento del prestatore che vuole effettuare in Lombardia i propri servizi in regime di libera prestazione, a carattere temporaneo e occasionale, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2005/36/CE.

A tal fine si applica anche per questi prestatori, quanto è già definito dall’art 9 della legge regionale 13/2021

per tutti gli operatori di tatuaggio e piercing, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Il citato articolo 9 della l.r. 13/2021 prevede che <<l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del

normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.>>.

La presentazione della SCIA è richiesta dalla legge anche nel caso di esercizio dell’attività in forma stabile, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della medesima l.r. 13/2021 che stabilisce che <<l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>. Dal testo normativo, pertanto, si evince la necessità della SCIA per lo svolgimento dell’attività in Lombardia nelle fattispecie indicate……”.

Pertanto, sulla base di quanto sopra evidenziato, anche per l’attività di tatuatore esercitata in forma occasionale per un periodo massimo di sette giorni, anche non consecutivi, in locali idonei all’esercizio dell’attività da soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale è necessario presentare la SCIA al SUAP del Comune.

27 marzo 2025

Dott. Ambrogio Fichera

 

Parole chiave: SCIA, attività tatuatore, occasionale, partita Iva, sede fissa

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