Rimborso spese di viaggio agli amministratori e tracciabilità ai fini fiscali

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Marzo 2025

Il rimborso agli amministratori disposto ai sensi del comma 1 art.84 tuel è soggetto alla disposizione della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 81-83) che prevede l'obbligo di tracciabilità delle spese di viaggio pena la loro tassazione? In caso di risposta affermativa, come disporre la tracciabilità, non essendo un effettivo pagamento?

Risposta

L’art. 84, c. 1, TUEL dispone:

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”

L’art. 1, c. 2, D.M. 4 agosto 2011 dispone:

2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.”

Inoltre, l’art. 3, c. 5 del decreto prevede:

5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e  al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della  documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di  una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.”

Il rimborso delle spese sostenute deve essere sempre documentato dall’amministratore, pena la non rimborsabilità.

Detto ciò, le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 al TUIR riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti e autonomi.

In particolare, si veda il comma 81 che recita:

81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»."

26 marzo 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: rimborso spese viaggio, amministratori, tracciabilità, Legge bilancio 2025

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