Rinnovo contratti tempo determinato Istruttori vigilanza, assunti nel 2024 attingendo da graduatorie altri Enti

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
27 Marzo 2025

Nel corso del 2024 abbiamo assunto 2 vigili con contratto a tempo determinato, con scadenza contratto 31/12/2024. L’assunzione é avvenuta attingendo a graduatoria vigente in altro comune. Ora vorremmo rinnovare i contratti ai 2 vigili sempre a tempo determinato fino al 31/12/2025. Possiamo chiamarli direttamente? La convenzione é sempre valida oppure dobbiamo firmare nuova convenzione e far scorrere di nuovo la graduatoria di quel comune?

Risposta

La proroga del contratto a tempo determinato deve essere prevista dal Piano dei fabbisogni di personale. Infatti, secondo l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 non è possibile procedere ad assunzioni di personale se non prevista nel Piano triennale dei fabbisogni. La norma riguarda qualsiasi tipo di assunzione e riguarda anche l’ipotesi di proroga di un contratto a tempo determinato in quanto la proroga determina una prosecuzione del rapporto oltre il termine previsto dal precedente piano triennale in base al quale era stata fatta l’assunzione del dipendente.

Nel caso prospettato nel quesito la proroga non è stata prevista per cui l’eventuale nuovo contratto a tempo determinato deve essere configurato non come proroga del precedente bensì come un nuovo contratto. A tal fine se la graduatoria a tempo indeterminato, dalla quale si è in precedenza attinto, è ancora valida potrà essere utilizzata.

Relativamente alla convenzione per l’utilizzo della graduatoria bisogna capire se la stessa prevedeva un utilizzo una tantum della graduatoria o era un accordo aperto a qualsiasi successiva esigenza dell’amministrazione. In ogni caso per l’accordo circa l’utilizzo della graduatoria è sufficiente uno scambio di comunicazioni tra le due amministrazioni (richiesta e risposta di assenso).

La possibilità di rinnovare gli incarichi a tempo determinato è implicitamente prevista dall’art. 60, comma 2, CCNL 16.11.2022 , il quale nel prevedere  che “I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi” precisa che solo nell’ipotesi in cui si proceda con un nuovo contratto e non con la prosecuzione di quello originario occorre rispettare un intervallo di tempo di 10 o 20 giorni a seconda che si tratti rispettivamente di contratto stipulato per una durata fino a 6 mesi o di contratto stipulato per una durata superiore a sei mesi. Questa specifica clausola di sospensione riguarda l’ipotesi in cui i contratti di lavoro siano tra di loro distinti, diversamente dall’ipotesi, qui prospettata, di prosecuzione del precedente contratto mediante proroga del contratto originario. Per il rinnovo del contratto deve essere rispettata l’interruzione nei termini sopra prospettati.

26 marzo 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: rinnovo, contratto tempo determinato, assunzione, graduatorie altrui, convenzione

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8362, sintomo n. QP8449

 

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