Riforma fiscale e cybersecurity tra i temi trattati nel Consiglio dei Ministri n. 135 del 22 luglio 2025
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 135
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiVorrei sapere se dopo l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta, la proposta di delibera di approvazione da parte del Consiglio debba essere depositata insieme agli atti 20 giorni prima del Consiglio
Secondo una parte della giurisprudenza (ad es., TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 10 febbraio 2011, n. 251), è legittima la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione, nel caso in cui il relativo atto di proposta, secondo quanto prescritto dal regolamento di contabilità, sia stato messo a disposizione dei consiglieri venti giorni prima della seduta del consiglio comunale, anche se la relazione dei revisori dei conti sia stata depositata solamente quattro giorni prima della seduta. Invero, l’assunto circa la necessità che la relazione dei revisori dei conti debba essere depositata in uno con la proposta di rendiconto e nei termini fissati per quest’ultimo documento, non trova fondamento in alcuna norma di legge o di regolamento, con la conseguenza che non può desumersi da tale omissione violazione delle norme in materia o vulnus del diritto e delle prerogative dei consiglieri.
Secondo altra parte (ad es., Consiglio di Stato, parere Sezione, n. 1960/2012 del 23.4.2012), è meritevole di accoglimento il ricorso straordinario proposto da un Consigliere comunale contro la delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario, sotto il profilo della violazione degli artt. 227 e 239, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sub specie carenza della disponibilità della relazione del revisore almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio (l’art. 227, TUEL prevede, in particolare, che “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.” ).
In ogni caso, occorre valutare eventuali disposizioni regolamentari di contabilità che l’Ente abbia eventualmente approvato e, comunque, si ritiene che debba essere assicurato un congruo termine (v. TAR Lecce, sent. n. 3649/2015, secondo cui sono illegittime le deliberazioni di approvazione del bilancio e del rendiconto degli enti locali qualora non siano rispettati i termini, congrui e perentori, entro cui i documenti ed i relativi allegati devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali).
Dott. Eugenio De Carlo 09/04/2018
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 135
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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