Composizione commissione esaminatrice concorso pubblico

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
10 Aprile 2018

Si chiede di conoscere se sia consentito , in un Ente Locale , nominare una commissione esaminatrice in un pubblico concorso , interamente costituita da componenti esterni e non da componenti interni, che potrebbero essere il Segretario Comunale o altri funzionari apicali dell'Ente. Il regolamento del Comune , prevederebbe che il ruolo del Presidente , fosse ricoperto da un funzionario interno all'ente; anche se un comma dell'articolo del regolamento su l'accesso all'impiego , specifica che le Commissioni possono essere composte da Funzionari di altre amministrazioni, docenti o esperti.

 

 

Risposta

L’art. 35 del TUPI al comma dispone che le e procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano a taluni principi tra cui quello della composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

 

Pertanto, nel rispetto del suddetto principio, l’Ente, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi degli articoli 88 e 89 TUEL, potrà regolare la materia concorsuale tenendo conto della propria specificità organizzativa, tenendo conto, tra l’altro, che trattasi di materia sensibile ai fini della prevenzione della corruzione a norma della legge n. 190/2012.

 

Tuttavia, il ricorso all’esterno per la formazione di tutta la commissione concorsuale non può considerare la regola in quanto proprio l’art. 107 TUEL, comma 3, attribuisce ai responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di concorso e la responsabilità delle procedure di concorso e che l’art. 97 consente al segretario comunale di svolgere incarichi previsti da norme di regolamento (salvo eventuali situazioni di conflitto con il ruolo anticorruzione che lo stesso riveste ex lege n. 190/2012).

 

Pertanto, si ritiene che la presidenza e, ove possibile, in base alle professionalità interne, il regolamento comunale in materia dovrebbe prevedere quale regola la composizione interna all’Ente, salve ragioni d’incompatibilità legale (ad es. art. 35 bis TUPI o art. 6 bis L. 241/1990 o art. 51 cpc) o di professionalità non disponibili all’interno in ordine alle materie di esame o, ancora, a soluzioni organizzative legate al piano antiocorruzione di cui alla legge n. 190/2012.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 05/04/2018

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