Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiLa mancanza del rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81 può essere considerato motivo sufficiente per emettere l'ordinanza di archiviazione della sanzione amministrativa?
Redazione ed inoltro del rapporto è attività doverosa e vincolata, in quanto “il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione” non può sottrarsi dal rimettere tale atto, corredato degli allegati richiesti dalla legge e dal principio di completezza dell’istruttoria, all’autorità amministrativa competente a decidere sull’opposizione.
Fatta questa doverosa premessa, è quindi possibile che l’autorità amministrativa competente adotti, per la mancanza del rapporto, ordinanza di archiviazione.
Chi scrive ritiene, però, che l’archiviazione di un procedimento sanzionatorio amministrativo debba essere sostenuta in termini di maggiore concretezza, relativamente alla valutazione di altri fattori quali, ad esempio, la gravità dell'infrazione, eventuali errori procedurali e la presenza di altre prove, che si potrebbero aggiungere alla mancanza della presentazione del rapporto, lasciando, così, all’autorità giurisdizionale una eventuale decisione sulla necessità di archiviazione per la sola mancanza di presentazione del rapporto.
Non vi è giurisprudenza che sostenga l’obbligatorietà dell’archiviazione esclusivamente sulla base della mancanza del rapporto, ma, come detto, seppur chi scrive non si trovi d’accordo, tale situazione potrebbe anche sostenere una archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo.
24 marzo 2025
Dott. Marco Massavelli
Parole chiave: rapporto, art. 17 legge 689/81, archiviazione, sanzione
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3385, sintomo n.QS3455
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