Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente a tempo pieno e indeterminato é in aspettativa per assunzione di un incarico professionale presso la Regione in qualità di Esperto PNRR. Il suo periodo di aspettativa, pari a 12 mesi, é in scadenza. La Regione ha deliberato la proroga di tale incarico per un ulteriore anno e la dipendente ha chiesto la proroga dell'aspettativa per un altro anno o in alternativa la trasformazione del proprio contratto a tempo parziale al 25%. Si chiede se é possibile accogliere la richiesta.
Se, come sembra, l’aspettativa di cui la dipendente chiede la proroga è quella prevista dall’art. 39, CCNL 21.5.2018, essa non si può concedere poiché l'aspettativa è concessa “per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio."
Nel caso, tuttavia, il dipendente può richiedere un’aspettativa ai sensi dell’art. 18, L. n. 183/2010 che al comma 1 dispone:
“1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato."
L’amministrazione può rifiutare la richiesta solo se vi sono dimostrabili esigenze organizzative a sfavore della concessione.
In relazione alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo parziale, si richiama l’art. 53, CCNL 21.5.2018, tuttora vigente che al comma 2 dispone:
“2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.”
Vige cioè un limite quantitativo dei rapporti a tempo parziale istituibili negli enti da calcolare con la percentuale sopra indicata per ciascuna area di inquadramento.
Una volta verificato che ciò è possibile, si applicano i successivi commi 4-5:
“4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7.
5. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’ente.”
Il dipendente formulerà apposita domanda di trasformazione del rapporto di lavoro e l’ente, nei successivi 60 giorni, la accoglierà oppure la respingerà ma solo se sono presenti una o più delle ragioni per rifiutare legittimamente la trasformazione indicate alle lettere a), b) e c).
19 marzo 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: aspettativa, incarico PNRR, Regione, trasformazione contratto, part-time, proroga
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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