Anche la Cassazione penale si pronuncia sull’omologazione dei dispositivi di accertamento della velocità

Analisi della sentenza n. 10365 della Corte di Cassazione

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
19 Marzo 2025

 

Il tema dell’omologazione dei dispositivi di accertamento della velocità continua a occupare i banchi della giustizia. Questa volta a pronunciarsi è stata la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 14/3/2025 n. 10365

Il ricorso riguarda i decreti di sequestro preventivo aventi a oggetto un gruppo di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità non omologate, in relazione ai reati di frode nelle pubbliche forniture e falso per induzione mediante inganno dei pubblici ufficiali. 

Astenendosi dall’entrare nel merito alle questioni penali e processuali che hanno portato alla convalida della misura cautelare, si analizzerà l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza sul delicato tema in esame. 


La sezione ribadisce che, ai sensi dell’art. 192 c. 3 Reg. Codice della Strada, la procedura di approvazione è prevista quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni; l'omologazione, invece, ai sensi dell’art. 192 c. 2 Reg. C.d.S., richiede un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento.

Omologazione e approvazione sono, poi, tenute distinte dall’art. 45 c. 6 C.d.S. e, analogamente, dagli artt. 142 c. 6 C.d.S. e dal relativo art. 345 c. 2 Reg. C.d.S.  

L’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 18/4/2024 n. 10505, fatta propria anche da Cass. Civ., sez. II, 26/7/2024, n. 20913, ha apprezzato la novità della questione definendola "obiettivamente controvertibile", ma ha ancorato quest'ultima puntualizzazione a quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, dando così contezza - non tanto di un consolidato indirizzo antecedente, con il quale la pronunzia si sarebbe posta, improvvisamente, in netto antagonismo ma - dell'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato e incerto.

Tuttavia, accanto alle non uniformi scelte esegetiche dei giudici di merito, è annoverabile un indirizzo risalente anche nella giurisprudenza nomofilattica, che ha attribuito rilievo probatorio ai rilevamenti del superamento dei limiti di velocità, stabiliti dal Codice della Strada, in quanto registrati da apparecchiature "omologate" e sottoposte a verifiche periodiche, in ossequio al principio stabilito dalla decisione della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 c. 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (Cass. Civ., sez. VI-2, 12/07/2018 n. 18354).

Nel medesimo tracciato interpretativo si sono collocate altre pronunzie dei giudici di legittimità, come Cass. Civ., sez. II, 11/2/2021 n. 14597, che ha sancito come, in presenza di contestazione da parte del ricorrente, incomba sulla Pubblica amministrazione l'onere della "prova positiva dell'omologazione iniziale" e della taratura periodica dello strumento; la decisione è stata condivisa e richiamata da Cass. Civ., sez. II, 17/2/2022 n. 8694.

Prosegue la Corte osservando che anche la giurisprudenza amministrativa si sarebbe espressa sottolineando la preminenza della procedura di omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità. 

Infatti, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5693/2008, in relazione al regolamento di cui al D.P.R. 22/6/1999 n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, nel richiedere l'omologazione ministeriale dei dispositivi, esclude il ricorso a differenti modalità di specifiche tecniche. 

Tali "specifiche tecniche" sono richieste dalla procedura di omologazione, a norma del citato art. 192 c. 2 Reg. C.d.S., che resta distinta da quella di approvazione, in quanto non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione e approvazione. 

Infatti, osserva la Corte, l’art. 45 c. 6 C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. 

Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati a essere necessariamente omologati; tra questi, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto dell’art. 142 c. 6 C.d.S., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura, senza che risulti sufficiente la semplice approvazione per far considerare legittimo il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità.


Osservazioni

Anche in questo caso, la pur indiscutibile conclusione secondo la quale l’art. 142 c. 6 C.d.S. reca l’esclusiva locuzione “debitamente omologate”, non si confronta con il fatto che le disposizioni successivamente adottate, anch’esse di rango primario, sembrano consentire l’equipollenza tra le due (pur diverse nei presupposti) procedure. 
Infatti, 

  • da un lato, l’art. 4 D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1/8/2002 n. 168, afferma che: 

Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  • dall’altro, l’art. 201 c. 1-ter C.d.S., inserito dall’art. 4 c. 1 lett. b) D.L. 27/6/2003 n. 151 convertito con modificazioni dalla L. 1/8/2003 n. 214, e poi sostituito dall’art. 36 c. 1 lett. e) L. 29/7/2010 n. 120, dispone: 

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere … f) …  del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

 


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