Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
QuesitiSi chiede un parere, in considerazione della recente sentenza della Cassazione, in merito alle ordinanze di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis inviate dagli avvocati all'ufficiale dello stato civile senza passaggio in giudicato e senza certificazione attestante il mancato ricorso da parte della Corte d'Appello.
Il caso che ha portato alla decisione della Cassazione n. 2281/2025 nasce da un decreto del Tribunale di Treviso (n. 2146 del 14 febbraio 2023), che aveva ritenuto il certificato di non interposto appello insufficiente. Tale decisione fu confermata dalla Corte di appello di Venezia con decreto n. 1767 del 9 agosto 2023. Questa decisione è stata poi impugnata e annullata dalla Cassazione con la sentenza n. 2281/2025. Va sottolineato che l'ufficiale di stato civile aveva agito in base alle decisioni dei giudici di primo e secondo grado, che avevano respinto il ricorso, seguendo le linee dettate dalla giurisprudenza.
L’attuale orientamento espresso dalla Cassazione non mette in discussione la necessità che una sentenza passi in giudicato, ma si concentra su come debba essere fornita la prova di tale definitività e dell'assenza di impugnazioni (un aspetto che, dopo la riforma Cartabia, riguarda anche le sentenze). La Cassazione non ha mai messo in dubbio che l'ordinanza fosse effettivamente passata in giudicato, ma ha sollevato il problema riguardo alla validità del documento presentato come prova di tale condizione.
Secondo la Cassazione, il certificato di non interposto appello può essere sufficiente per dimostrare il passaggio in giudicato, ma non esclude la necessità di fornire una prova che attesti che non vi siano stati ricorsi. Quindi quando l'avvocato spesso enuncia “la sentenza afferma che non occorre il passaggio in giudicato” è parzialmente vero, in quanto la Cassazione ha chiarito che la prova del passaggio in giudicato non è limitata esclusivamente al certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 124 del c.p.c. (certificato di passaggio in giudicato), che era stato oggetto di pretesa da parte dell'ufficiale di stato civile, ma può essere fornita mediante esibizione del certificato di non interposto appello.
Infatti, possono essere utilizzati altri strumenti idonei a dimostrare l’assenza di impugnazioni nei termini di legge, purché offrano garanzie sufficienti di certezza e affidabilità. Spetta all'interessato, comunque, nel caso in cui non si riesca a ottenere l'informazione dal Ministero riguardo alla non impugnazione, fornire il certificato di non interposto appello. La semplice dichiarazione dell'avvocato non è sufficiente, in quanto tale dichiarazione non ha valore ufficiale di certificazione.
18 Marzo 2025
Dott.ssa Tiziana Piola
Parole chiave: giudicato, sentenza, cassazione, prova
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3705, sintomo n.QD3741
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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