Annotazione della negoziazione assistita di separazione/divorzio in seguito al nulla osta della Procura

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
19 Marzo 2025

Ho ricevuto una negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014 con richiesta congiunta di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cpc. Dalla negoziazione non si evince se si tratti di separazione o di scioglimento e anche nel nulla osta della Procura non è specificato di che casistica si tratti.

Come procedere? È corretto che gli avvocati applichino alla negoziazione assistita quanto disposto dal novellato art. 473-bis.49 cpc, rivolto ai procedimenti nei tribunali?

 

Risposta

Con il Decreto Lgs 10 ottobre 2022 n.149, pubblicato in G.U. in data 17 ottobre 2022 (Riforma Cartabia), in Italia è stata introdotta la riforma della giustizia come concordato nell’accordo siglato con l’Unione Europea.

La Riforma Cartabia ha, tra le altre cose, previsto la possibilità di cumulare nello stesso procedimento la domanda di separazione personale dei coniugi e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Dalla lettura degli articoli modificati dalla predetta normativa appare evidente che tale possibilità è prevista per i soli procedimenti in sede giudiziaria.

Tornando al quesito posto, pertanto, non si capisce come possa essere stato applicata a una procedura di separazione/divorzio per negoziazione assistita una norma da applicarsi soltanto nelle procedure in Tribunale.

Esaminando la questione da un’altra prospettiva, tuttavia, la Legge n. 162/2014 di conversione, con modificazione, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 che ha introdotto la negoziazione assistita da parte degli avvocati (art.6), prevede che, raggiunto l’accordo, lo stesso debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che:

  1. in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, se non ravvisa irregolarità, comunichi agli avvocati il nulla osta;
  2. se ci sono figli nelle condizioni sopra descritte, quando ritiene che l’accordo corrisponda all’interesse dei figli, emetta autorizzazione all’accordo.

Dunque, sia in caso di presenza di figli che in caso che questi non ci siano, il Procuratore della Repubblica deve esaminare e autorizzare gli effetti dell’accordo dei coniugi a seguito della procedura di negoziazione assistita, convalidandone la regolarità.

Visto come sono andate le cose in questo caso, a mio parere, la strategia più opportuna è scrivere (tramite Pec) al Procuratore della Repubblica chiedendo come deve apporre l’Ufficiale dello Stato Civile l’annotazione sull’atto di matrimonio, non essendo chiaro dalla lettura della negoziazione assistita rispetto alla quale ha emesso nulla osta, quale procedura debba ricevere pubblicità con l’annotazione (separazione? Scioglimento? Cessazione effetti civili?) e con quali estremi, dovendo l’Ufficiale provvedere a modificare una delle formule ministeriali a sua disposizione, in quanto non ne è stata prevista nessuna con l’applicazione dell’art. 473-bis.49 cpc alle procedure ex art.6 Legge n.162/2014.

In questa Pec metterei in conoscenza sia l’avvocato che ha trasmesso la negoziazione che la Prefettura.

17 Marzo 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: annotazione, separazione, divorzio, negoziazione assistita

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3703, sintomo n.QD3739

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