Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUn contratto di locazione ad uso professionale (medico condotto) prevede il rinnovo qualora 6 mesi prima della scad. non venga inviata disdetta con racc. RR. E' previsto che il locatario possa recedere prima della scadenza per gravi motivi o per trasferimento.
Qualora volesse recedere in altro momento in cosa incorre? Cosa tutela l'Ente?
Se un locatario decide di recedere da un contratto di locazione ad uso professionale (come un medico condotto) in un momento diverso da quelli previsti per gravi motivi o trasferimento, potrebbe incorrere in diverse conseguenze, quali penali contrattuali, risarcimento danni e obbligo di pagamento dei canoni dovuti.
La disciplina di tali tipi di contratto è contenuta, oltre che nelle norme generali del Codice civile sulle locazioni, anche nell’art. 27 ss. della legge n. 392/78 (“legge sull’equo canone”), che disciplina, tra l’altro, le ipotesi di recesso del conduttore.
Ai sensi della citata legge, è facoltà delle parti prevedere, nel contratto di locazione, la possibilità, per il conduttore, di recedere in qualunque momento dal contratto, dandone preavviso al locatore almeno 6 mesi prima, con lettera raccomandata.
L’ultimo comma dell’art. 27 stabilisce, inoltre, che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualunque momento dal contratto, sempre con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi al proprietario a mezzo raccomandata.
Ne deriva che, qualora volesse recedere per gravi motivi, troverebbe applicazione l’art. 27 citato, anche laddove il contratto si fosse già rinnovato. Qualora invece, intendesse recedere senza che ricorrano gravi motivi, se non vi è apposita previsione contrattuale, troveranno applicazione ex lege le disposizioni che regolano i rapporti contrattuali in generale e di locazione non abitativa in particolare: ciò implica che lo scioglimento dal vincolo non potrà liberare il locatario dal pagamento del canone pattuito, pena le ordinarie azioni civilistiche a tutela del locatore per i canoni non incassati.
17 marzo 2025
Avv. Elena Conte
Parole chiave: recesso, locazione, immobile comunale, uso professionale
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