Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede la retribuzione spettante ad una dipendente, assunta dal nostro Comune in data nov. 2024, proveniente da settore privato, che ha richiesto congedo parentale facoltativo di 2 giorni, tenuto conto che la figlia è nata nel luglio 2023 e terminato congedo maternità obbligatorio a ottobre 2023.Dichiara di aver usufruito di soli 14 gg di congedo parentale, nel precedente lavoro. Come poter verificare la dichiarazione di richiesta di congedo nel settore privato?
AGGIORNAMENTO
L'INPS con la Circolare nr. 95 del 26/05/2025 ha fornito le istruzioni operative in merito all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, in seguito alle novità introdotte dalla Legge nr. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La circolare è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ma costituisce un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione della norma. Il documento INPS conferma quanto espresso dal DFP nel parere di aprile 2025.
Viene quindi previsto:
-primo mese retribuito all'80% (che negli Enti locali è retribuito al 100%, come previsto dall'art. 45 comma 3 CCNL 2022, che riconosce ai dipendenti EELL un trattamento di maggior favore);
-secondo mese elevato all'80%;
-terzo mese innalzato all'80% (prima al 30%).
Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi.
Quindi per accedere al terzo mese retribuito all'80% è necessario:
-che il genitore sia un lavoratore dipendente;
-che il congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024;
-che il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025.
I periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).
27 maggio 2025
Halley Informatica - Consulenza Normativa
AGGIORNAMENTO
In riferimento alle fasce retributive del congedo parentale, in seguito alle novità introdotte dall’art. 1 co. 217-218 della Legge nr. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), e alle interpretazioni difformi derivate dalla formulazione della disposizione normativa, si riporta il recente parere reso in data 11/04/2025 dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica che chiarisce in maniera inequivocabile la corretta interpretazione normativa:
"Conseguentemente – e in sintesi - il secondo mese all’80% spetterà ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2023; mentre l’ulteriore terzo mese all’80% spetterà esclusivamente a coloro che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2024".
30 aprile 2025
Halley Informatica - Consulenza Normativa
Posto che la dichiarazione dei giorni già usufruiti nel privato deve essere rilasciata con autocertificazione, dunque con assunzione di responsabilità in caso di falsa attestazione, nel privato la richiesta di congedo passa attraverso l’INPS poiché è indennizzata dall’Istituto.
L’ente, se ritiene vi siano dubbi, può dunque richiedere all’INPS la posizione della lavoratrice in relazione ai giorni già utilizzati.
In ogni caso, se ha utilizzato 14 giorni e ne richiede 2, siamo sempre nell’ambito dei primi 30 giorni che negli enti locali sono retribuiti al 100%, come prevede l’art. 45, c. 3, CCNL 16.11.2022:
“3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2."
17 marzo 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: congedo parentale, privato, giorni residui
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8329, sintomo n. QP8416
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
Corte di cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza n. 2618/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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