Acquisto arredi per immobile comunale gestito come RSA da una società partecipata

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Marzo 2025

Si chiede come finanziare una spesa in c/capitale relativa all'acquisto di arredi a seguito di richiesta ATS per un edificio di proprietà dell'ente (RSA) ma gestita da una società partecipata. La spesa è ammissibile per l'ente? In caso affermativo, non avendo maggiori entrate non ricorrenti e non avendo ancora approvato in CC il rendiconto e non potendo applicare avanzo disponibile come é possibile procedere? Occorre attendere approvazione rendiconto ed anticipare salvaguardia in un consiglio successivo?

Risposta

Essendo l’edificio di proprietà del comune, ben può l’Ente proprietario effettuare l’acquisto di arredi da collocare nell’immobile stesso: l’incremento degli arredi potrà comportare una revisione delle condizioni, anche economiche, precedentemente concordate per l’utilizzo dell’immobile da parte del soggetto concessionario.

Per quanto concerne il finanziamento della corrispondente spesa, si richiama il contenuto della deliberazione n. 149 del 22 maggio 2024 con la quale la Sezione per la Lombardia della Corte dei conti ha ritenuto che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, possono applicare - fermo restando la previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio - l’avanzo libero prima della adozione della delibera di salvaguardia prevista dall’art. 193 del TUEL; ovviamente in occasione di tale utilizzo “anticipato” l’ente, oltre ad accertare la sussistenza di tutte e condizioni che sono necessarie per poter utilizzare legittimamente l’avanzo (articolo 187, commi 2 e 3-bis del TUEL), dovrà verificare la effettiva sussistenza di una situazione di equilibrio del bilancio alla data di utilizzo dell’avanzo stesso, dandone atto nella deliberazione: tale delibera pertanto dovrà essere valutata con molta attenzione e dovrà comunque essere improntata al rispetto del principio contabile generale della prudenza, fermo restando ovviamente che tale verifica andrà comunque ripetuta entro il termine “canonico” del 31 luglio.

13 marzo 2025                                                                                               

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: acquisto, arredi, RSA, immobile, società partecipata

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