Installazione impianto fotovoltaico a terra, in zona classificata agricola da PRG alla luce decreto Agricoltura (DL 63/2024)
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiE' possibile in gara lavori con offerta economicamente più vantaggiosa, mettere dei punteggi come requisiti tecnici ad esempio l'esecuzione di un impianto fotovoltaico, oppure la verifica sismica dell'edificio o la prova di carico di solai?
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice prevede elementi di natura qualititativa, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, tra cui :
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
Gli elementi indicati nel quesito non sembrano rientrare tra i precedenti, ma potrebbero essere oggetto di proposta di variante migliorative dei concorrenti che la stazione appaltante può autorizzare , attribuendo un punteggio, ai sensi del comma 14 lett. a) della citata disposizione del Codice in base alla quale le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate.
Secondo le Linee guida n. 2 dell’ANAC, tali varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.
Secondo la giurisprudenza possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 aprile 2014, n. 1923; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2017, n, 42).
Dott. Eugenio De Carlo 06/04/2018
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
ANAC – 1 aprile 2025 (delibera n. 82 del 3 marzo 2025)
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 5 marzo 2025, n. 1877
ANAC – 28 marzo 2025 (Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025)
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