Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino egiziano si presenta a questo comune per il cambio di residenza. Sia sul passaporto che sul permesso di soggiorno è riportato come luogo di nascita "EL MENOUFIA". La pratica apr4 viene spedita al comune di precedente residenza, che la restituisce confermando la cancellazione, il modello apr4 restituito però riporta come luogo di nascita "MONOFIYA".
Si chiede:
1) se si possa considerare che si tratti della stessa persona anche se ha generalità diverse senza necessità di acquisizione di un ulteriori documenti (per il fatto che il comune di precedente residenza lo abbia cancellato e che abbia lo stesso codice fiscale) e
2) quale dei due luoghi di nascita indicare: quello del comune di vecchia iscrizione (perché in generale è il vecchio comune che conferma o corregge i dati) oppure quello del passaporto e del permesso di soggiorno, che sono entrambi di recente rilascio e forse più aggiornati?
In applicazione del principio posto dall’art. 24 della L. n. 218/1995, in virtù del quale il diritto al nome è regolato dalla legge nazionale del soggetto, il cittadino straniero deve essere identificato secondo le regole poste dallo Stato di appartenenza. Questo principio viene applicato in maniera evidente quando la persona trasferisce la residenza dall’estero (art. 14 d.P.R. n. 223/1989) ma vale anche nel caso in cui la persona sia già iscritta in anagrafe e trasferisca la residenza da altro comune.
Infatti, anche se al comune di provenienza compete la conferma dei dati con cui l’interessato è iscritto in APR, per quanto concerne il cittadino straniero, i dati identificativi restano sempre soggetti alle regole dello stato di appartenenza, per cui può accadere che il dato confermato dal comune di provenienza non corrisponda più al dato figurante nel nuovo passaporto. Frequentissimi i casi in cui, in sede di rilascio del nuovo passaporto, le generalità dello straniero subiscono modifiche più o meno rilevanti, modifiche che non possono essere ignorate né dalla Questura né dall’ufficiale d’anagrafe. Tutto ciò premesso, a meno che non si abbia motivo di ritenere che non si tratti della stessa persona fisica (nel qual caso si potrà richiedere l’esibizione di una attestazione consolare), si dovrà procedere ad iscrivere la persona con i dati (nel caso specifico il luogo di nascita) risultanti dal nuovo passaporto. Il motivo della discrepanza dei dati, spesso generato dall’utilizzo di metodi diversi di traduzione o di traslitterazione, spesso è dovuto al fatto che il cittadino straniero non sempre ha cura di esibire il passaporto rinnovato all’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza, consentendo a quest’ultimo di adottare un provvedimento di variazione delle generalità dell’interessato.
In conclusione, non è la conferma del dato da parte del comune di provenienza o la corrispondenza del codice fiscale (vi sono casi di omocodia) a garantire in assoluto che si tratti della stessa persona fisica, ma sarà l’esame della documentazione esibita dall’interessato a consentire tale valutazione; certamente, anche l’ufficiale d’anagrafe del comune di provenienza dovrebbe notare la discrepanza e fare le valutazioni del caso …
Infine, si deve indicare quale luogo di nascita quello risultante dal nuovo passaporto.
Dr.ssa Liliana Palmieri 05/04/2018
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
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